I presupposti per la rettifica dell’errore materiale contenuto in offerta

Redazione Scientifica
17 Gennaio 2020

L'errore materiale può essere rettificato d'ufficio dall'amministrazione qualora riconoscibile. La riconoscibilità deve essere valutata ex ante e ciò significa che deve essere palese sia il fatto che l'offerente è incorso in una svista, sia l'effettiva volontà negoziale che lo stesso ha inteso manifestare.

L'errore materiale può essere rettificato d'ufficio dall'amministrazione qualora riconoscibile.

La riconoscibilità deve essere valutata ex ante e ciò significa che deve essere palese sia il fatto che l'offerente è incorso in una svista, sia l'effettiva volontà negoziale che lo stesso ha inteso manifestare.

In particolare, il primo elemento (svista riconoscibile) non può da solo valere a rende ammissibile l'offerta perché, in tal caso, per comprenderne il contenuto, la stazione appaltante dovrebbe attivare l'istituto del soccorso istruttorio e chiedere chiarimenti all'impresa che la ha formulata.

Ma ciò non è consentito in quanto l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.Lgs 50/2016 non può essere attivato per sanare irregolarità anche formali della offerta economica.

E proprio per questo la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente che l'errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d'ufficio senza ausili esterni (fra le tante TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1650/2018).

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