Procura. In un giudizio instaurato per l'annullamento dell'esclusione di una società dalla procedura di gara per l'affidamento di un servizio, una parte ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale in capo al difensore.
Il TAR Molise, ritenendo fondata la sopradetta eccezione, sottolinea che l'art. 40 c.p.a. stabilisce che il ricorso deve contenere necessariamente l'indicazione della procura speciale attribuita al difensore. Tale procura speciale deve indicare l'oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia.
Le modalità di conferimento della procura civilistiche (art. 83 c.p.c.) si applicano al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., che prevede che la procura speciale possa essere apposta a margine o in calce al ricorso, con certificazione dell'autografia della sottoscrizione da parte del difensore, e che la procura «si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia». Inoltre, se «la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».
Autenticazione della procura alle liti. Ai sensi dell'art. 8 del DPCM n. 40/2016 “La procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'art. 22, c. 2, CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure”.
Nel caso concreto, il Tribunale rileva che la procura risulta priva degli elementi di specialità ex art. 40 c.p.a., essendo la stessa carente poiché formulata in termini generici, senza riferimento all'oggetto del ricorso, alle parti e all'autorità davanti alla quale deve essere incardinato il giudizio. Inoltre, la procura allegata dalla ricorrente riporta la firma digitale del difensore con data anteriore rispetto alla predisposizione del ricorso e dunque nell'ignoranza del relativo contenuto. Pertanto, al di là dei diversi orientamenti giurisprudenziali in ordine al fatto se la procura speciale possa essere utilmente conferita in data anteriore a quella del ricorso, nel caso in esame rileva che, trattandosi di una procura priva di qualsiasi riferimento alla volontà di proporre ricorso dinanzi al TAR Molise, l'indicazione nella procura di una data anteriore a quella del ricorso non consente di presumere la riferibilità dell'una all'altro nei termini indicati dalla Suprema Corte.
Pertanto, il TAR dichiara inammissibile il ricorso.