Lo stato di detenzione – con fine pena nel 2021 – dei due genitori è sufficiente per dedurre lo stato di abbandono del figlio minorenne e dichiararne di conseguenza l'adottabilità. Inutile il ricorso in terzo grado proposto solo dal padre, inchiodato anche dalla precedente perdita della responsabilità genitoriale.
Abbandono. Per i Giudici di merito “l'adottabilità” è l'unica strada percorribile per salvaguardare il futuro del minore, soprattutto tenendo conto del fatto che entrambi i genitori sono in carcere e che bisnonni e nonni non hanno manifestato alcuna apertura reale alla possibilità di accudire il nipote.
A portare il caso in Cassazione è il padre, che contesta la decisione pronunciata in Appello, sottolineando, da un lato, la necessità per i figli di crescere coi genitori e, dall'altro, l'omessa convocazione dei parenti, cioè i bisnonni e i nonni.
Per quanto concerne il riferimento ai familiari, innanzitutto, i giudici del ‘Palazzaccio' ribattono ponendo in evidenza ciò che è stato accertato in Appello, cioè la mancanza di “rapporti significativi” tra il minore e nonni e bisnonni.
Centrale però è soprattutto il richiamo allo “stato di abbandono” del minore. Su questo fronte i giudici di terzo grado sottolineano “la situazione di carcerazione di entrambi i genitori” – con ‘fine pena' prevista nel 2021 – “per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre che connessi all'uso di stupefacenti”.
A inchiodare l'uomo, poi, è anche “la valutazione negativa sulla sua capacità genitoriale, fondata anche sul provvedimento di decadenza dalla responsabilità sul minore” da lui non impugnato.
Tutti questi elementi, spiegano i magistrati della Cassazione, giustificano appieno “la prognosi negativa circa la sua possibilità di recupero della capacità genitoriale, non emendabile mediante misure di sostegno che, in tesi, non potrebbero neppure essere di immediata sperimentazione per l'attuale reclusione dell'uomo” e ciò in evidente contrasto con “la necessità di una sollecita definizione delle questioni inerenti allo status del minore e della pronta emanazione dei provvedimenti a tutela del suo benessere”.
Fonte: dirittoegiustizia.it