Sequestro preventivo del porto turistico di Otranto e la valenza del giudicato amministrativo nel giudizio penale

Redazione Scientifica
11 Gennaio 2020

Nel provvedimento, si afferma l'inammissibilità dell'istanza di riesame reale da parte di indagato che non abbia la proprietà o la disponibilità del bene (principio ormai abbastanza consolidato, ma argomentato considerando tutta la giurisprudenza di legittimità sul tema,...

L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 c.p.p., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro;

Il giudicato amministrativo non vincola il Giudice penale, salvo ricorrano quattro profili di identità tra il giudizio amministrativo e quello penale:

  1. Oggettiva: la sentenza definitiva pronunciata in sede giurisdizionale amministrativa deve aver avuto ad oggetto esattamente il medesimo provvedimento amministrativo che viene in rilievo nel giudizio penale o un provvedimento meramente confermativo dello stesso, non precedentemente e tempestivamente impugnato;
  2. Soggettiva: il procedimento penale deve riguardare lo stesso soggetto che ha impugnato il provvedimento della Pubblica Amministrazione innanzi al Giudice amministrativo;
  3. Devolutiva: il giudicato amministrativo vincola il Giudice penale solo in relazione agli specifici profili di illegittimità dedotti innanzi al Giudice amministrativo; il giudicato amministrativo in sede penale copre solo il dedotto, ma non il deducibile;
  4. Probatoria: il Giudice penale deve essere chiamato a decidere sulla base degli stessi elementi istruttori addotti nel precedente giudizio amministrativo; il giudicato amministrativo è superabile, in sede penale, sia alla luce di nuove prove precedentemente non valutate dal Giudice amministrativo, sia in base ad elementi istruttori preesistenti, ma non presi in considerazione nel giudizio extrapenale.

L'art. 1 comma 246 della L. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), che consente ai concessionari di aree demaniali marittime di mantenere installati i manufatti amovibili per l'intero anno fino al 31/12/2020, deve essere disapplicato dal Giudice nazionale (e dalla Pubblica Amministrazione) in quanto in contrasto con l'art. 12 paragrafo 2 della Direttiva 2006/123/CE, emanata il 12 dicembre 2006 dal Parlamento europeo e dal Consiglio (cd. “Direttiva Bolkestein”), atteso che la disposizione si inserisce all'interno di un sistema di proroghe automatiche e generalizzate ex lege delle concessioni demaniali e riconosce un “vantaggio” ai concessionari uscenti.

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