L’accorpamento di lavori ai servizi oggetto della prestazione principale è consentito dall’art. 28 c.c.p. anche per le parti oggettivamente separabili

Redazione Scientifica
16 Gennaio 2020

L'accorpamento di lavori ai servizi oggetto della prestazione principale è consentito dall'art. 28 del codice dei contratti pubblici, il quale per il caso di parti «oggettivamente separabili attribuisce alle...

L'accorpamento di lavori ai servizi oggetto della prestazione principale è consentito dall'art. 28 del codice dei contratti pubblici, il quale per il caso di parti «oggettivamente separabili attribuisce alle amministrazioni la facoltà («possono») di scelta «di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico» (comma 5). La disciplina contenuta in tale disposizione non pone altre condizioni, ma si limita ad enunciare i criteri per individuare la disciplina applicabile in relazione alle varie parti del contratto misto.

Nell'indicato presupposto enunciato dalla norma, deve pertanto ritenersi consentito che l'accorpamento avvenga, allorché sussistano ragioni di connessione funzionale tra le diverse prestazioni.

In presenza di tale condizione deve essere esclusa la violazione dell'obbligo di suddivisione degli appalti in lotti funzionali sancito dall'art. 51 del codice dei contratti pubblici «al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese». In tanto, infatti, può configurarsi l'obbligo in questione in quanto non vi si oppongano obiettive esigenze di connessione funzionale che rendano opportuno affidare congiuntamente prestazioni di servizi e lavori e che all'opposto sconsiglino di separare le stesse (sulla preferenza solo tendenziale espressa dalla disposizione in esame per la suddivisione degli appalti pubblici in lotti, Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2044, cui aderisce Cons. Stato, III, 21 marzo 2019, n. 1857 e 22 febbraio 2019, n. 1222).

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