Inammissibile il ricorso in Cassazione sprovvisto delle attestazioni di conformità

20 Gennaio 2020

È inammissibile il ricorso in Cassazione sprovvisto delle attestazioni di conformità delle copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna ai documenti informatici da cui sono tratte.
Massima

È inammissibile il ricorso in Cassazione sprovvisto delle attestazioni di conformità delle copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna ai documenti informatici da cui sono tratte.

Il caso

La fattispecie in esame concerne il ricorso in Cassazione avverso il decreto n. 1265/2016 emesso dalla Corte D'Appello di Roma di infondatezza della domanda volta ad ottenere l'equa riparazione per irragionevole durata di un procedimento amministrativo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente non ha prodotto le attestazioni di conformità delle copie analogiche agli originali informatici.

Per vero il ricorrente ha provveduto a notificare telematicamente il ricorso, ed acquisite le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio ha provveduto a depositare le copie analogiche del messaggio di posta elettronica, degli allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, senza, tuttavia, attestare la conformità delle copie analogiche ai documenti informatici da cui sono state tratte ai sensi dell'art. 23, c. 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La questione

Nei giudizi in cui non trova applicazione il processo telematico riveste particolare importanza il quadro normativo di seguito richiamato.

L'art. 9, comma 1-ter, l. 21 gennaio 1994, n. 53, dispone che "In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis."

Il comma 1 bis così dispone "Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1".

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. 21 gennaio 1994, n. 53 “L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.”

Le soluzioni giuridiche

Dall'analisi delle norme summenzionate, lette in combinato all'art. 369 c.p.c., pare delinearsi un rigido iter procedurale dal quale scaturisce l'inammissibilità del ricorso in Cassazione qualora il ricorrente, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, non provveda a depositare in cancelleria le copie analogiche del ricorso, i suoi allegati e le ricevute di accettazione e avvenuta consegna del messaggio telematico debitamente munite di attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratte.

Tuttavia, qualora il controricorrente si costituisca, anche tardivamente, e depositata la copia del ricorso a lui notificata ritualmente autenticata non disconosca la copia analogica informe depositata dal ricorrente, il ricorso non potrà essere dichiarato inammissibile.

Per vero, diversamente dal ricorso analogico, quello nativo digitale debitamente munito di firma elettronica e notificato a mezzo PEC rappresenta un atto originale che consente quindi al controricorrente di vagliare la conformità dell'atto – originale – che gli è stato notificato alla copia analogica informe depositata.

Sicché trova applicazione l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che dispone quanto segue “Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. (…)”

Qualora il destinatario della notificazione telematica, invece, disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso, depositata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., il ricorrente, sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio, potrà depositare l'attestazione di conformità mancante, pena la declaratoria di improcedibilità.

Come anticipato quindi l'improcedibilità dell'azione non si configura automaticamente allo scadere dei termini di cui all'art. 369 c.p.c..

Infatti, il deposito della copia analogica del ricorso notificato come documento informatico nativo digitale configura una fattispecie a formazione progressiva che se per un verso deve obbligatoriamente essere incardinata (anche attraverso il deposito di una copia analogica informe) entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., d'altra parte può perfezionarsi entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

L'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio, segnano, quindi, il termine ultimo entro il quale, qualora il destinatario della notificazione sia rimasto solo intimato, il ricorrente deve produrre l'attestazione di conformità delle copie analogiche informi depositate entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c..

Osservazioni

Tale pronuncia si pone in coerente continuazione con la pronuncia delle Sezioni Unite del 24 settembre 2018 n. 22438 e confermata dal più recente intervento nomofilattico della Cass., Sezioni Unite, 25 marzo 2019, n. 8312 nonché Cass., 1° marzo 2019, n. 6175, sicché, ad oggi, assistiamo con favore ad un chiaro e consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.