L’omessa allegazione di una referenza bancaria non può essere sanata mediante soccorso istruttorio

17 Gennaio 2020

Nelle gare di appalto, l'omessa allegazione di una referenza bancaria non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall'art. 83 comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 in quanto il possesso dei requisiti economici e finanziari assume valenza di elemento essenziale dell'offerta.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione del provvedimento di esclusione in ragione dell'omesso deposito di almeno una delle due referenze bancarie richieste dal disciplinare di gara. A tal riguardo la ricorrente ha censurato l'omessa applicazione da parte della stazione appaltante del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

La soluzione. Al fine di verificare se l'omessa allegazione di una referenza bancaria rientri o meno nell'ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall'art. 83, comma 9, d. lgs. 50/2016, occorre premettere che le referenze bancarie sono uno dei mezzi di prova tramite cui le imprese si qualificano sul piano economico-finanziario e costituiscono uno strumento finalizzato a dimostrare se sussistano i requisiti in questione.

Ebbene, il problema si pone se la referenza prodotta dall'operatore economico non sia idonea a questo scopo, perché quanto ivi attestato non sia ritenuto sufficiente dalla S.A.

A riguardo vi sono due contrapposti orientamenti giurisprudenziali:

i) un primo e più restrittivo orientamento ha ritenuto che l'inidoneità delle referenze bancarie non è suscettibile di regolarizzazione. Infatti l'art. 83, comma 9, d.lgs 50/16 si riferirebbe all'ipotesi di integrazione, chiarimento e/o completamento di documenti e dichiarazioni e il difetto delle referenze bancarie previste dalla legge di gara non consentirebbe alla stazione appaltante di considerare comprovato, in capo all'impresa partecipante, il possesso dei requisiti economici e finanziari, il quale, a norma dell'art. 46, comma 1 bis, assume valenza di elemento essenziale dell'offerta (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 226/2018; parere dell'ANAC n. 100 del 26 novembre 2014; Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 16/2014 e n. 9/2014);

ii) altra giurisprudenza ha, invece, chiarito che l'omessa allegazione di una referenza bancaria rientrerebbe nell'ambito di applicazione della disciplina del soccorso istruttorio disciplinata dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, trattandosi di un elemento estraneo all'offerta economica che si riferisce all'oggetto dell'appalto (T.A.R. Latina, sez. I, 23.02.2018 n. 88).

La sentenza in epigrafe, aderendo al primo orientamento, ha rigettato il ricorso.

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