Principi in tema di cancellazione dal sistema di qualificazione della S.A. e annotazione nel casellario informatico

Giusj Simone
20 Gennaio 2020

La cancellazione dal sistema di qualificazione costituisce esercizio di un potere discrezionale all'Amministrazione, cui è riservata la potestà di valutare la gravità delle infrazioni commesse dall'operatore economico, con riferimento alla specificità del rapporto, e di reputare se, a causa del comportamento tenuto da quest'ultimo, sia venuto meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione medesima, al punto da non consentirle ulteriori possibilità di contrattare con la stessa. L'iscrizione nel casellario informatico non è subordinata al definitivo accertamento giurisdizionale della legittimità dell'esclusione dall'appalto o della risoluzione del contratto.

Il thema decidendum. Il caso di specie riguarda la controversa legittimità della risoluzione – disposta dalla Stazione Appaltante per essere emerse, a seguito della verifica tecnica delle prestazioni rese dall'impresa appaltatrice, una serie di inadempienze a carico di quest'ultima – di un contratto d'appalto già stipulato e, peraltro, già scaduto, e dei conseguenti provvedimenti di cancellazione di detta impresa appaltatrice dal sistema di qualificazione speciale tenuto dalla Stazione Appaltante, di revoca di tre aggiudicazioni definitive precedentemente disposte in favore della medesima impresa, di segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) della predetta avvenuta risoluzione di contratto, nonché delle annotazioni nel casellario informatico disposte dalla predetta Autorità a carico di tale impresa appaltatrice.

Nelle more del giudizio alcuni dei provvedimenti impugnati avevano esaurito i loro effetti, giacché: i) era stato chiuso il sistema di qualificazione speciale della Stazione Appaltante, ii) era stata cancellata l'iscrizione della notizia della risoluzione nel casellario informatico dell'ANAC, iii) erano eseguiti i contratti relativi alle procedure di cui la ricorrente era aggiudicataria definitiva. Il TAR procedeva pertanto ad accertare l'eventuale illegittimità degli atti impugnati ai soli fini risarcitori, a nulla rilevando l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte resistente.

Sulla giurisdizione. Rileva il Collegio che, tra gli atti gravati, vi è anche quello di risoluzione del contratto e che precise censure fanno riferimento a tale atto. Sebbene trattasi di atto pacificamente sottratto al sindacato del TAR, il Collegio afferma che lo stesso costituisce “atto presupposto” degli altri atti impugnati

Sulla cancellazione dal sistema di qualificazione della Stazione Appaltante

Il Collegio precisa che alla risoluzione contrattuale è sottesa una valutazione, da parte della Stazione Appaltante, circa la situazione di negligenza o mala fede da parte dell'impresa appaltatrice – peraltro preceduta da numerose contestazioni per ritardi ed errori esecutivi che hanno determinato l'applicazione di numerose penali – che ha determinato il venir meno del rapporto fiduciario e la conseguente impossibilità di contrattare con la stessa. Rappresentando, pertanto, detta risoluzione una circostanza di per sé idonea – senza implicare la necessità di un vaglio sui suoi contenuti da parte del Giudice amministrativo – ad integrare il presupposto della valutazione motivata della grave negligenza nell'esecuzione di precedenti contratti con la Stazione Appaltante che, ai sensi della disciplina interna relativa al sistema di qualificazione (che attribuisce un potere ampiamente

discrezionale all'Amministrazione, cui è riservata la potestà di valutare la gravità delle infrazioni commesse dall'operatore economico), ne comporta la cancellazione, il Collegio rileva che la Stazione Appaltante ha disposto del tutto legittimamente la cancellazione della ricorrente dal proprio sistema di qualificazione. Le revoche delle aggiudicazioni, pure censurate, sono immediatamente conseguenti alla cancellazione dal sistema di qualificazione. Al riguardo il ricorso è, pertanto, dichiarato infondato.

Sulle annotazioni nel casellario informatico. Quanto all'impugnativa delle annotazioni sul casellario informatico dell'allora Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), sulla base dell'assunto secondo cui l'Autorità non avrebbe potuto disporre le annotazioni in questione prima della scadenza dell'ordinario termine per la contestazione, innanzi al Giudice ordinario, della risoluzione del contratto, il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 34 del 2000, nel casellario sono inseriti in via informatica, per ogni impresa qualificata, oltre ad una serie dettagliata di dati, “tutte le altre notizie riguardanti le imprese, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, che sono dall'osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”. Il TAR afferma che – in linea con la posizione dell'ANAC –, ai fini dell'annotazione è sufficiente l'accertamento della stazione appaltante, non dovendo invece attendersi l'eventuale esito di un giudizio. Se, infatti, si subordinasse l'iscrizione nel casellario al definitivo accertamento giurisdizionale della legittimità dell'esclusione dall'appalto o della risoluzione del contratto, ovvero all'infruttuoso decorso del termine per proporre la citazione, si vanificherebbe la funzione a cui il casellario è preposto.

Né può dirsi sussistente la dedotta violazione della determinazione ANAC (n. 10/2003 del 6.5.200, allegato C), lett. m)) recante l'elenco esemplificativo dei possibili casi di cancellazione o di integrazione delle annotazioni, trattandosi di elenco avente natura meramente esemplificativa e riferito, peraltro, a due ipotesi, ossia la cancellazione e la integrazione delle annotazioni, non ricorrenti nel caso di specie. Al più, la previsione di cui alla citata lett. m) della determinazione n. 10/2003 potrebbe essere intesa nel senso che, in pendenza dei termini per impugnare il provvedimento di esclusione (o in questo caso di risoluzione unilaterale dei contratti), all'impresa è attribuita unicamente la facoltà di chiedere che venga integrata l'annotazione nel casellario informatico. In conclusione, non sussiste la dedotta illegittimità derivata delle contestate annotazioni e anche il ricorso (per motivi aggiunti) è dichiarato infondato.

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