Perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicatario e obbligo della stazione appaltante di provvedere sugli effetti dell’aggiudicazione

20 Gennaio 2020

Qualora, successivamente all'aggiudicazione del contratto, l'aggiudicatario perda uno dei requisiti di partecipazione, chi vi abbia interesse e sia legittimato a contestare la stipulazione del contratto può chiedere l'accertamento dell'obbligo di dichiarare la decadenza e la privazione di efficacia dello stesso contratto.

Il caso.

Una delle imprese mandanti del raggruppamento aggiudicatario chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161 comma 6 della legge fallimentare.

Successivamente all'autorizzazione (peraltro solo implicitamente rilasciata dalla stazione appaltante) al subentro di tale impresa nel RTI aggiudicatario il tribunale civile negava l'ammissione al suddetto concordato. L'impresa gestrice del servizio in regime di proroga domandava al TAR la declaratoria di decadenza dall'aggiudicazione e la privazione di efficacia del contratto. Con ricorso incidentale l'aggiudicatario lamentava, a sua volta, che una delle imprese componenti il RTI (ricorrente principale) avesse perso i requisiti per l'affidamento dell'appalto, essendo stata sanzionata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che aveva ritenuto sussistente una intesa segreta restrittiva della concorrenza volta alla ripartizione di lotti posti a gara, sì da neutralizzare il confronto competitivo per l'aggiudicazione

delle commesse con ricorrere quindi della causa di esclusione prevista all'articolo 80, comma 5, lettera c del decreto legislativo 50 del 2016.

La soluzione del TAR.

Richiamato il principio per cui “nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici, i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl. 20 luglio 2015, n. 8), il TAR accoglieva il ricorso principale ritenendo che la sopravvenuta perdita del requisito impone alla stazione appaltante di provvedere sugli effetti dell'aggiudicazione, dichiarando la decadenza dell'aggiudicatario dall'aggiudicazione stessa. Veniva parimenti ritenuto fondato il motivo di ricorso incidentale con il quale si deduceva che la Stazione appaltante fosse obbligata ad esercitare il potere discrezionale di valutazione dei fatti già presi in considerazione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di determinarsi sulla sussistenza o meno di un grave illecito professionale tale da rendere dubbia la affidabilità e la integrità della società componente un RTI.

Conclusivamente il TAR ha accertato per un verso l'illegittimità del mancato esercizio, da parte della stazione appaltante, del potere di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione previamente disposta a favore del raggruppamento temporaneo di imprese controinteressato, per l'altro la sussistenza dell'obbligo della stazione appaltante di esercitare il potere discrezionale di valutazione dei presupposti ostativi all'aggiudicazione dell'appalto al raggruppamento temporaneo di imprese che ha proposto il ricorso principale

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