Ammesso il pasto domestico durante l'orario di refezione
22 Gennaio 2020
Il fatto. I genitori di una bimba impugnavano la circolare scolastica che deponeva per la fruizione obbligatoria del servizio mensa comunale, invocando la libertà di scelta nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte d'appello di Torino e dal Consiglio di Stato, le quali accertavano la sussistenza del diritto di poter scegliere, in alternativa alla refezione scolastica, un pasto domestico da consumarsi a scuola durante l'orario di refezione. Nonostante le plurime comunicazioni della famiglia, che rifiutava il servizio dandone pronta disdetta, alla bimba veniva categoricamente inibito di consumare il pasto domestico. In particolare, i ricorrenti sostengono che la scelta dell'autorefezione è tutelata tanto dall'art. 32 Cost., quanto dalla Convenzione di New York, che garantiscono i più elementari diritti del minore alla non discriminazione, all'inclusione e al trattamento dignitoso e decoroso e soprattutto nel rispetto delle libere scelte della famiglia. In questo senso, la scuola avrebbe ignorato tali scelte costringendo la minore forzatamente ad un servizio rifiutato.
La difesa della scuola. L'amministrazione scolastica si è difesa richiamando le motivazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 20504/2019 secondo cui: a) non sussiste un diritto perfetto all'autorefezione individuale nell'orario della mensa e nei locali scolastici; b) la gestione del servizio mensa spetta all' autonomina organizzativa delle istituzioni scolastiche; c) sarebbe ingestibile per gli insegnanti controllare il cibo proveniente dall'esterno e vigilare sullo scambio di alimenti tra ragazzi.
La decisione della Corte. Il Collegio ritiene di condividere i principi affermati nella sentenza della Corte d'appello di Torino in quanto il diritto all'istruzione primaria non corrisponde più solo al diritto di ricevere cognizioni, ma coincide con il diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire non solo nel tempo strettamente didattico ma anche durante l'orario mensa. A sostegno di tale tesi vi è anche la decisione del Consiglio di Stato che ha ritenuto l'interdizione alla consumazione dei cibi portati da casa come una limitazione della naturale facoltà dell'individuo afferente la sua libertà personale. Deve essere pertanto riconosciuto agli studenti non interessati a fruire del servizio mensa, il diritto a frequentare ugualmente il “tempo mensa”, senza essere costretti ad abbandonare i locali scolastici in pieno orario curriculare. A parere del collegio per limitare la libertà individuale consistente nel consumo di pasti a scuola è necessario che sussistano rischi igienico-sanitari, difatti di per sé il cibo portato da casa costituisce un'estensione dell'attività di preparazione alimentare prevista già per la merenda, che ricade completamente sotto la sfera di responsabilità dei genitori, la sola competenza della scuola è la vigilanza sui minori circa lo scambio di alimenti, cosa che dovrebbe avvenire anche durante l'orario di intervallo. Spetta dunque al dirigente scolastico, individuati i rischi, adottare le misure idonee per eliminarli o ridurli al minimo mediante un'adeguata formazione e informazione al corpo docente chiamato a vigilare sugli alunni. In conclusione, è riconosciuto il diritto della minore ad essere ammesso e consumare i propri cibi di preparazione domestica nel locale refettorio.
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