Obblighi di contribuzione dei genitori
17 Gennaio 2020
In un procedimento di divorzio giudiziale, può il padre essere esonerato dall'obbligo di versare l'assegno di mantenimento per il figlio minore se vi è una disparità reddituale tra i genitori? Nel caso di specie la madre è socia di una s.n.c. e ha un reddito lordo di circa tre volte superiore a quello del padre che, invece, esercita la professione di operaio. Il padre, inoltre, è proprietario della casa coniugale su cui grava un mutuo, mentre la madre detiene il 40% di diverse proprietà intestate alla società. Parliamo, in ogni caso, di un assegno mensile a carico del padre molto basso ovvero di € 200,00/ 300,00. Il minore vive con la madre alla quale è stata assegnata la casa coniugale di proprietà esclusiva del marito e il padre trascorre con il figlio solo due giorni alla settimana senza pernottamento. Può il padre essere legittimato a non pagare l'assegno di mantenimento in favore del figlio collocato presso la madre considerata la disparità di reddito dei genitori?
Occorre sottolineare preliminarmente che ciascun genitore ha il diritto e il dovere, costituzionalmente sancito nell'art. 30 Cost., di mantenere i figli, oltre che di istruirli ed educarli. L'art. 316-bis c.c. dispone, inoltre, che «i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (…)». L'obbligo di contribuzione grava, dunque, su entrambi i genitori in proporzione ai rispettivi redditi e tenuto conto della loro capacità lavorativa. La Corte di Cassazione ha chiarito, con l'ordinanza Cass. civ. n. 8633/2017, che entrambi i genitori sono obbligati a contribuire al mantenimento dei figli: chi guadagna di meno in misura inferiore, ma, in ogni caso, il contributo deve esserci in ragione delle loro rispettive capacità economiche. Tra l'altro, sempre con riguardo alle potenzialità economiche dei genitori, la Corte di Cassazione ha affermato che quando queste siano maggiori rispetto a quelle dell'altro, «tali potenzialità concorrono sì a garantire al minore un miglior soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore» (Cass. civ. n. 1607/2007). Senza dimenticare che, a norma dell'art. 337-ter c.c., nella qualificazione dell'assegno devono essere valutate non solo le risorse reddituali e patrimoniali dei genitori ma, tra le altre, i tempi di frequentazione del figlio presso ciascun genitore. Nel caso di specie, la circostanza che il minore frequenti poco il padre ha un certo rilievo poiché venendo meno il mantenimento diretto paterno (che è soddisfatto con la frequentazione), il genitore convivente ha maggiori spese a suo carico, soprattutto con riguardo ai costi ordinari. Ritengo, quindi, che il padre non possa verosimilmente essere “esonerato” dal versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio anche se economicamente meno abbiente della madre tanto più che, trattandosi di procedimento di divorzio, certamente lo squilibrio patrimoniale sarà stato già valutato in sede di separazione dal Giudice o, dai coniugi, in caso di accordo. |