Abrogazione del rito “super-accelerato”: quid iuris?

22 Gennaio 2020

Non sono sottoposte all'art. 120, co. 2-bis, c.p.a. le censure avverso l'ammissione dell'aggiudicataria, avvenuta sotto la vigenza del rito “super accelerato”, quando l'appalto è stato aggiudicato successivamente all'abrogazione di tale disposizione.

La questione. Il T.A.R. è chiamato a pronunciarsi sull'irricevibilità delle censure proposte dalla ricorrente, nei confronti dell'ammissione dell'aggiudicataria, senza rispettare le prescrizioni del rito “super accelerato”, di cui all'art. 120, co. 2-bis, c.p.a., vigente al momento dell'adozione dell'atto di ammissione delle concorrenti alla procedura ristretta.

La soluzione. Il Collegio ha evidenziato che l'ammissione alla gara è stata adottata sotto la vigenza dell'art. 120, co. 2-bis, c.p.a. (che imponeva la immediata impugnazione delle ammissioni e delle esclusioni dei concorrenti), ma al momento della conclusione della gara, ossia quando è stato aggiudicato l'appalto, tale norma non era più vigente, perché abrogata dal d.l.. 32/2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito nella l. n. 55/2019.

Di conseguenza, il mancato conseguimento del bene della vita (i.e. l'aggiudicazione dell'appalto) è avvenuto quando (ri)operava (solo) la regola generale, che ormai non conosce eccezioni, per cui gli eventuali vizi degli atti endoprocedimentali (come l'ammissione della concorrente) devono essere fatti valere avverso il provvedimento conclusivo del procedimento (l'aggiudicazione).

Il processo soggiace, infatti, al principio “tempus regit actum”, per cui si applica la disciplina processuale vigente al momento della sua instaurazione, ossia – nella specie – quella “che non conosce più il rito super-speciale”.

Del resto, se così non fosse si assegnerebbe ultrattività al rito previgente in assenza di una espressa previsione normativa.

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