Responsabile il notaio che omette di autenticare l'accordo tra coniugi avente ad oggetto il trasferimento di diritti su immobili
23 Gennaio 2020
Il fatto. Un notaio proponeva reclamo avverso la decisione emessa dalla Commissione Regionale di Disciplina territorialmente competente con la quale erano state irrogate plurime sanzioni pecuniarie al fine di punire diverse condotte negligenti tenute dal medesimo in occasione dell'autentica delle sottoscrizioni di due coniugi apposte in calce ad un accordo di separazione concluso ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132/2014 conv. in l. n.162/2014, contenente, tra l'altro, la regolamentazione del trasferimento di proprietà di un immobile.
Il notaio proponeva pertanto, ricorso per Cassazione. Nella specie, i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondati alcuni dei motivi proposti dal ricorrente per violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, nonché del cod. civ. e sulla scorta dei quali quest'ultimo ha ritenuto di essersi limitato ad un'autentica minore senza ricevere alcun atto notarile, e pertanto, di non avere alcun obbligo di controllare la legalità- formale e sostanziale - del verbale di accordo comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi nell'ambito dell'accordo di separazione consensuale concluso in sede di negoziazione assistita con la conseguenza di non essere soggetto ad alcun obbligo di iscrizione dell'accordo in oggetto a repertorio, di metterlo a raccolta e tantomeno, di procedere alla sua trascrizione.
Concludendo. Sicché il combinato disposto dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 132/2014, impone per procedersi alla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare eventualmente contento nell'accordo di separazione o divorzio, l'ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti.
Fonte: dirittoegiustizia.it |