Responsabile il notaio che omette di autenticare l'accordo tra coniugi avente ad oggetto il trasferimento di diritti su immobili

Rosa Villani
23 Gennaio 2020

Ogni qualvolta l'accordo stabilito tra coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale ricomprenda, anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all'art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all'art 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132/2014 con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 3.

Il fatto. Un notaio proponeva reclamo avverso la decisione emessa dalla Commissione Regionale di Disciplina territorialmente competente con la quale erano state irrogate plurime sanzioni pecuniarie al fine di punire diverse condotte negligenti tenute dal medesimo in occasione dell'autentica delle sottoscrizioni di due coniugi apposte in calce ad un accordo di separazione concluso ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 132/2014 conv. in l. n.162/2014, contenente, tra l'altro, la regolamentazione del trasferimento di proprietà di un immobile.
In particolare, in calce al predetto accordo con la firma dei coniugi autenticata dai rispettivi avvocati, il notaio aveva posto la propria autentica formale prevista dall'art. 72 l. 162/2014, ma senza indicare il numero di repertorio e il numero di raccolta e ciò aperta violazione delle formalità prescritte dal suddetto articolo di legge.
Tale condotta integrava sicuramente la violazione di diversi articoli della legge notarile integrante anche la compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile.
La Corte di Appello investita del reclamo da parte del notaio ne statuiva il rigetto sulla scorta della constatazione che nella specie, era stato pacificamente accertato che il notaio avesse proceduto all'autentica dell'accordo tra i coniugi in questione in maniera assolutamente difforme rispetto a quella prevista dalle norme disciplinanti la materia atteso che nello specifico, si trattava di un atto avente ad oggetto anche il trasferimento di diritti su immobili.

Il notaio proponeva pertanto, ricorso per Cassazione. Nella specie, i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto fondati alcuni dei motivi proposti dal ricorrente per violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, nonché del cod. civ. e sulla scorta dei quali quest'ultimo ha ritenuto di essersi limitato ad un'autentica minore senza ricevere alcun atto notarile, e pertanto, di non avere alcun obbligo di controllare la legalità- formale e sostanziale - del verbale di accordo comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi nell'ambito dell'accordo di separazione consensuale concluso in sede di negoziazione assistita con la conseguenza di non essere soggetto ad alcun obbligo di iscrizione dell'accordo in oggetto a repertorio, di metterlo a raccolta e tantomeno, di procedere alla sua trascrizione.
Il Collegio osserva che il legislatore nel disciplinare i poteri certificativi dell'avvocato nell'ambito delle negoziazioni assistite in tema di separazione e divorzi fa rinvio a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 132/2014 il quale, in caso di trasferimenti immobiliari, prevede ai fini della trascrizione dell'accordo, che la sottoscrizione del verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Concludendo. Sicché il combinato disposto dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 132/2014, impone per procedersi alla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare eventualmente contento nell'accordo di separazione o divorzio, l'ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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