Prime applicazioni di CGUE 2 maggio 2019, in C-309/18, in ordine agli oneri di sicurezza

Redazione Scientifica
27 Gennaio 2020

Sulla base della sentenza del 2 maggio 2019, C-309/18 della Corte di giustizia U.E., può considerarsi definitivamente chiarito che l'automatismo espulsivo correlato al mancato...

Sulla base della sentenza del 2 maggio 2019, C-309/18 della Corte di giustizia U.E., può considerarsi definitivamente chiarito che l'automatismo espulsivo correlato al mancato scorporo nell'offerta economica dei costi inerenti alla sicurezza interna derivante dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del codice dei contratti pubblici è conforme al diritto europeo, fatto salvo il caso in cui le disposizioni della gara d'appalto non consentano agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, per il quale deve ritenersi consentita la regolarizzazione dell'offerta mediante il potere di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante (nella specie il collegio ha negato che si ricorresse in quest'ultima ipotesi, atteso che il modello di offerta economica contenuto nel bando di gara recava, oltre ai riquadri relativi ai dati identificativi dell'offerente e del ribasso, l'allegato «Piano di ripartizione dei costi secondo quanto dettagliato nel bando di gara», costituente a sua volta un foglio vuoto, liberamente editabile dai concorrenti).

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