La natura costitutiva della divisione ereditaria

Francesca Maria Bava
27 Gennaio 2020

Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380...
Massima

Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (già art. 17 l. n. 47/1985) e dell'art. 40, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria

Il caso

Il curatore fallimentare di uno dei tre fratelli, eredi del defunto comune genitore, agisce in giudizio nei confronti degli altri due per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria tra loro sorta, avente ad oggetto un immobile sopraelevato nel periodo compreso tra il 1970 e il 1976 in assenza di concessione edilizia. La domanda attorea è respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d'Appello in quanto la divisione ereditaria, anche giudiziale, quale atto inter vivos è da ritenersi soggetta alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 2, l. n. 47/1985 riguardante la nullità degli atti tra vivi, aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, dai quali non risultino le c.d. menzioni urbanistiche. L'assenza della concessione edilizia, pertanto, precluderebbe – come ribadito anche dalla Corte d'Appello - la possibilità di rendere le dichiarazioni urbanistiche da menzionare in atto, non rientrando inoltre la divisione “endoconcorsuale”, oggetto della domanda giudiziale, nell'esenzione di cui al comma 5 del citato articolo. La seconda sezione della Corte di Cassazione, cui è stato fatto ricorso, ha rimesso alle Sezioni Unite il caso in oggetto.

Le questione

Le principali questioni affrontate dalle Sezioni Unite, che sanciscono ben cinque distinti principi di diritto, sono le seguenti: anzitutto, gli atti di scioglimento di comunioni relative ad edifici costruiti anteriormente al 1985 rientrano o meno nell'ambito applicativo dell'art. 40, comma 2, l. n. 47/1985 ancorché la norma letteralmente faccia esclusivo riferimento agli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali», diversamente dall'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, ove sono espressamente contemplati gli atti di scioglimento di comunioni? Laddove si considerino ricompresi, la divisione ereditaria è atto inter vivos, e quindi anch'essa inclusa, ovvero è atto mortis causa e quindi esclusa? La divisione ereditaria “endoconcorsuale” gode dell'esenzione di cui al comma 5, dell'art. 40 citato?

Le soluzioni giuridiche

Preliminarmente, le Sezioni Unite affermano che l'obbligo delle menzioni urbanistiche di cui all'art. 40, comma 2, l. n. 47/1985 concerne anche gli atti di scioglimento di comunioni: la diversa struttura semantica tra l'articolo suddetto e l'art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 non giustifica, infatti, un diverso ambito applicativo, stante l'omogeneità delle fattispecie.

Ciò premesso, le SS.UU., qualificando la divisione ereditaria quale atto inter vivos, la ritengono compresa nell'ambito applicativo delle citate disposizioni, diversamente da quanto sostenuto in precedenza in alcune pronunce della medesima Corte, ove era stata ricondotta ad un atto mortis causa. Quest'ultima assimilazione derivava dal considerarla atto conclusivo della vicenda successoria per l'efficacia retroattiva sancita dall'art. 757 c.c., da cui si desumerebbe altresì – come sostiene la dottrina prevalente - la natura dichiarativa della divisione, in quanto volta a specificare l'oggetto del diritto di ogni condividente già sorto al momento dell'apertura della successione.

L'orientamento tradizionale esposto non è condiviso dalle Sezioni Unite, le quali anzitutto ritengono che la divisione ereditaria non possa essere assimilata ad un negozio mortis causa, in quanto per essere tale la morte deve configurarsi come unico evento in forza del quale gli effetti si producono, mentre lo scioglimento della comunione ereditaria è meramente eventuale e scaturisce comunque dall'accordo dei condividenti (divisione contrattuale) o da una pronuncia del giudice in caso di loro disaccordo (divisione giudiziale).

Le Sezioni Unite procedono poi ritenendo che il carattere mortis causa non si potrebbe argomentare sulla base dell'art. 757 c.c. e quindi sulla natura dichiarativa della divisione, dovendosi invece sostenere la natura costitutiva della medesima.

L'efficacia retroattiva sancita dal suddetto articolo, secondo la Corte, si accompagna infatti necessariamente ad atti con effetti costitutivo-traslativi che modificano la realtà giuridica, non potendo retroagire gli effetti di un atto che si limiti a dichiarare o ad accertare una situazione giuridica preesistente.

Conseguentemente, quanto previsto dall'art. 757 c.c. è finalizzato a garantire la continuità della titolarità dei beni fra de cuius ed erede assegnatario, con previsione espressa degli effetti ex tunc per l'acquisto a seguito della divisione che diversamente, stante il carattere inter vivos della medesima, produrrebbe effetti ex nunc.

Infine, le Sezioni Unite, dopo aver affermato l'obbligo a pena di nullità delle menzioni urbanistiche anche in caso di scioglimento di comunioni ereditarie e aver ribadito che ciò vale anche in sede di divisione ereditaria giudiziale, sottraggono dalla comminatoria della suddetta nullità la divisione “endoesecutiva” e la divisione “endoconcorsuale”.

La Corte, al riguardo, ritiene che la divisione “endoesecutiva”, nel corso di espropriazione individuale, e quella “endoconcorsuale”, in sede di procedura concorsuale come nel caso della pronuncia in esame, siano da ricomprendere nelle esenzioni di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 40, commi 5 e 6, l. n. 47/1985, in quanto aventi lo scopo di sciogliere la comunione per liquidare la quota spettante al debitore e, quindi, soddisfare gli interessi dei creditori, assicurando loro la medesima tutela giurisdizionale riconosciuta ai creditori di chi è proprietario di fabbricati urbanisticamente legittimi.

Osservazioni

Ancorché la pronuncia in oggetto riguardi il profilo urbanistico relativo allo scioglimento di una comunione ereditaria, essa è di particolare importanza in quanto connotata da un'ampia trattazione sulla natura della divisione.

Affermandone la natura costitutiva, le Sezioni Unite si pongono in netto contrasto con la tesi dichiarativa fino ad oggi prevalente e ciò induce a riflettere su alcune delle possibili conseguenze giuridiche.

Ritenere, infatti, che la divisione abbia natura costitutiva significa, anzitutto, individuare in essa un autonomo titolo di acquisto, non più coincidente - come sostenuto dalla tesi dichiarativa - con l'apertura della successione e conseguente accettazione dell'eredità (in caso di divisione ereditaria) o con l'originario atto che ha creato la situazione di contitolarità (in caso di divisione ordinaria).

Considerata la divisione autonomo titolo di acquisto, si potrebbe ritenere che la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2646 c.c. determini non più effetti di mera pubblicità notizia, bensì effetti di opponibilità, tali da configurare la divisione anche come titolo astrattamente idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 c.c.

Se, inoltre, si afferma che l'attribuzione in proprietà esclusiva di valori corrispondenti alla quota di ciascun condividente ha natura costitutivo-traslativa, si pone la questione relativa all'eventuale caduta in comunione legale del bene assegnato. Secondo la tesi dichiarativa, infatti, in caso di quota personale ai sensi dell'art. 179 c.c., quanto assegnato in divisione conserva la sua originaria natura (salvo i dubbi nell'ipotesi di divisione con conguaglio limitatamente a tale parte). L'adesione, invece, alla tesi costitutiva, pur non determinando – per l'efficacia retroattiva e l'assenza di un incremento patrimoniale – la caduta dei beni in comunione legale come autonomo acquisto ai sensi dell'art. 177 c.c., potrebbe comportare l'opportunità della dichiarazione di cui all'art. 179, comma 1, lett f), c.c. da parte del coniuge assegnatario nonché l'intervento dell'altro coniuge ai fini della dichiarazione ricognitiva prevista dal comma 2 del medesimo articolo, stante la conversione da uno stato di comproprietà ad uno stato di proprietà esclusiva e quindi la modificazione della realtà giuridica preesistente.

Con riferimento poi alle menzioni di legge per gli atti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari, si ritiene che l'adesione alla tesi costitutiva non determini, tuttavia, la necessità dell'informativa energetica, stante la mancanza di corrispettivi a favore e a carico delle parti coinvolte nella divisione.

Nessuna conseguenza dovrebbe esservi, infine, sul piano fiscale in quanto, indipendentemente dalla tesi cui si aderisce, l'articolo di riferimento rimane l'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986.

In conclusione, si ritiene che la natura costitutiva della divisione sostenuta dalla pronuncia in esame sia da ricollegarsi alla sua causa attributivo-distributiva, non potendola però assimilare – se non in senso atecnico – ad una natura traslativa, con cui condivide solo l'effetto modificativo della realtà giuridica.

Guida all'approfondimento

F. Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, 3 ed., II, Milano, 1953

G. Azzariti, Le successioni e donazioni, Napoli, 1990

D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano, Torino, 1949

L. Mengoni, Gli acquisti “a non domino”, 3 ed., Milano, 1994

G. Mirabelli, voce Divisione, dir. civ., in Noviss. Dig. it., VI, Torino, 1975

A. Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione Ereditaria, in Tratt. Dir. Civ. e Comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961

G. Branca, Comunione. Condominio negli edifici, Artt. 1110-1139 6 ed., in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982

P. Forchielli - F. Angeloni, Della Divisione, Art. 713-768, 2 ed., in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2000

M. Leo, CNN Notizie del 21 ottobre 2019, Prime riflessioni della sentenza della Cassazione SS.UU. 7 ottobre 2019, n. 25021

G. Rizzi, La divisione immobiliare nella sentenza n. 25021/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione, in www.federnotizie.it

C. Romano, Natura giuridica della divisione ereditaria: la posizione delle Sezioni Unite, in Notariato 2019, 6, 665

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario