Competenza territoriale nelle gare suddivise in lotti

29 Gennaio 2020

La competenza territoriale spetta al TAR Lazio qualora la stazione appaltante abbia dato luogo ad un'unica procedura di gara riguardante lavori, servizi o forniture da prestare in vari ambiti regionali, ancorché divisa in lotti diversi, e non, invece, a diverse procedure di gara per quanti sono i lotti indicati dal bando.

La vicenda. Una stazione appaltante avviava una procedura ristretta per l'affidamento di un appalto di servizi, suddivisa in due lotti da eseguirsi in ambiti regionali distinti. La stazione appaltante dettava un'unica disciplina di gara per entrambi i lotti, prevedendo che ciascun concorrente potesse ottenere l'aggiudicazione di un unico lotto.

Il provvedimento di aggiudicazione relativo al lotto 2 veniva impugnato da un concorrente innanzi al TAR per il Lazio. L'amministrazione resistente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale, affermando che la competenza sarebbe stata del TAR del luogo ove spiegava effetti l'impugnato provvedimento di aggiudicazione relativo al lotto 2.

La questione. La questione di diritto affrontata dalla sentenza in commento attiene alla competenza territoriale laddove siano impugnati atti e provvedimenti relativi ad un solo lotto di una procedura di gara avente ad oggetto lavori, servizi o forniture da prestare in ambiti regionali distinti.

La soluzione giuridica. Il TAR afferma che la competenza territoriale spetta al TAR Lazio qualora la stazione appaltante abbia dato luogo ad un'unica procedura di gara riguardante lavori, servizi o forniture da prestare in vari ambiti regionali, ancorché divisa in lotti diversi, e non, invece, a diverse procedure di gara per quanti sono i lotti indicati dal bando.

La sentenza ha ricostruito, dunque, gli elementi indicativi dell'unitarietà di una procedura di gara, ancorché divisa in lotti. In particolare, si tratta di:

  • la previsione della possibilità di aggiudicazione di un solo lotto o di un numero limitato di lotti ad ogni singola concorrente. In tal caso, infatti, l'aggiudicazione di un lotto viene ad essere condizionata dall'esito della procedura selettiva relativa agli altri lotti; pertanto, gli effetti di un eventuale annullamento giurisdizionale avente ad oggetto un lotto, avrebbero ripercussioni a livello nazionale;
  • la nomina di un'unica commissione giudicatrice e di un unico responsabile del procedimento, deputati ad adottare provvedimenti di gara riguardanti tutti i lotti (sul punto esistono anche orientamenti di segno contrario, v. Cons. St., sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52)
  • la circostanza che non tutti i lotti coincidano con un unico territorio regionale, comprendendo, in vari casi, più regioni.

Nel caso all'attenzione del TAR per il Lazio la disciplina di gara era unica, la commissione giudicatrice era unica e ciascun concorrente poteva ottenere l'aggiudicazione di un solo lotto. I predetti elementi, congiuntamente considerati, hanno portato a ritenere che la gara fosse unitaria e che pertanto la competenza territoriale fosse del TAR per il Lazio.

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