Il concorrente deve sempre dichiarare qualsiasi condanna penale a proprio carico

Simone Abrate
29 Gennaio 2020

L'art. 80, comma 5, del codice, pone a carico dell'operatore economico puntuali obblighi informativi aventi ad oggetto la rappresentazione - quanto più dettagliata possibile - delle pregresse vicende professionali. In tale prospettiva, tra le condanne rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara vanno incluse non solo quelle specificamente elencate ai commi 1 e 2 della norma, ma anche quelle comunque incidenti, ai sensi del successivo comma 5, sull'affidabilità dell'impresa.

Il caso. Il RTI ricorrente ha chiesto l'annullamento della propria esclusione, comminata dalla stazione appaltante a causa dell'esistenza nei confronti dell'amministratore delegato della mandante di una sentenza irrevocabile per il reato di “lesioni personali colpose” ex articolo 590, co. 3, c.p., commesse per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. La stazione appaltante ha contestato al RTI di aver omesso di dichiarare nel DGUE la sentenza di condanna.

La soluzione del Tar Lazio. Il Tar Lazio ha dapprima rilevato che l'omissione dichiarativa non ha consentito alla stazione appaltante di valutare la concreta incidenza della condanna sulla complessiva moralità professionale dell'impresa concorrente, in relazione alla violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Precisa il Tar Lazio che tra le condanne rilevanti ai sensi dell'art. 80 del codice, ai fini dell'esclusione dalla gara, andavano incluse non solo quelle specificamente elencate ai commi 1 e 2 di tale norma ma anche quelle comunque incidenti, ai sensi del successivo comma 5, sull'affidabilità dell'impresa (Cons. St., Sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649).

L'omissione di tale informazione giustifica dunque l'estromissione dalla gara, posto che l'operatore economico in tal modo ha impedito che il processo decisionale della stazione appaltante si svolgesse in maniera esauriente, non consentendo di esprimere ogni necessaria considerazione sulla sussistenza di eventuali gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la integrità ed affidabilità dell'impresa (Cons. St., Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5142).

Non è applicabile, infine, l'istituto del soccorso istruttorio essendo la condotta omissiva in sé ad assumere rilevanza per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore e non soltanto l'oggetto dell'informazione omessa.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.