Il bando di gara si interpreta a favore della massima partecipazione

Simone Abrate
29 Gennaio 2020

Se le clausole di un bando o di un disciplinare sono ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor partecipationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà.

Il caso. Il ricorrente ha impugnato l'ammissione e l'aggiudicazione ad un altro concorrente di una gara di forniture, nella quale la stazione appaltante richiedeva la produzione di prove eseguite da apposito Ente certificatore per la dimostrazione dell'attività battericida, fungicida, microbattericida e virucida dei disinfettanti offerti. Secondo la ricorrente per Enti certificatori dovevano intendersi soltanto quelli che, in base al disposto dell'art. 82 del decreto legislativo n. 50 del 2016, hanno ottenuto un accreditamento presso Accredia, mentre l'Ente che aveva eseguito i test per l'aggiudicataria non risultava accreditato per l'esecuzione di alcun test presso Accredia.

La soluzione del Tar Piemonte. Il Tar Piemonte ha in primo luogo accertato che la legge di gara non prescriveva pertanto in modo specifico che le attività dovessero essere oggetto di valutazione di conformità da parte di un “Organismo di valutazione” accreditato da Accredia, né che le imprese concorrenti dovessero presentare veri e propri certificati.

Per tale ragione, secondo il Tar la legge di gara va interpretata in primo luogo nel senso letterale, in quanto anche tale categoria di atto amministrativo soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo.

Aggiunge il Tar Piemonte che se residuano margini di opinabilità nell'interpretazione di una clausola del bando, ossia in presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve comunque essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor partecipationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di lex specialis che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà” (Tar Torino, Piemonte, Sez. II, 8 luglio 2016, n. 987).

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