Assenza condanne penali: obbligo dei concorrenti di dichiarare qualunque circostanza che possa avere influenza sulla valutazione

Redazione Scientifica
29 Gennaio 2020

Spetta alla Stazione Appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un “grave illecito professionale”; ciò comporta che qualsiasi condotta contra legem, ove...

Spetta alla Stazione Appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un “grave illecito professionale”; ciò comporta che qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all'esercizio dell'attività professionale, sia di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle Stazioni Appaltanti sull'accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili; pertanto, ai fini del corretto esercizio di tale potere, ciascun concorrente è tenuto a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul potere, in capo della Stazione Appaltante, di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di integrità o affidabilità.

Non rileva la distinzione tra società e soggetti per il tramite dei quali la prima opera ai fini della valutazione di affidabilità di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016.

Non è corretto distinguere la società (in quanto tale, un'entità puramente giuridica) dai soggetti per il tramite dei quali, in ragione delle loro funzioni di amministrazione e controllo, la medesima impresa concretamente opera in quanto si produrrebbe l'effetto aberrante di escludere la rilevanza di qualsiasi sentenza di condanna ai fini della valutazione di affidabilità sottesa al precetto dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, dal momento che nel vigente sistema normativo la responsabilità penale riguarda direttamente le sole persone fisiche e non anche le imprese.

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