Quali conseguenze per l'Avvocato che non comunica al cliente la rinuncia al mandato e il rinvio dell'udienza?
30 Gennaio 2020
Quali conseguenze per l'Avvocato che non comunica al cliente la rinuncia al mandato e il rinvio dell'udienza?
La Cassazione Civile a Sezioni Unite con recente sentenza del 30 gennaio 2019 n. 2755 ha spiegato che: «I doveri di informazione e di comunicazione dell'avvocato nei confronti della persona già assistita persistono sia nell'ipotesi di rinuncia che di revoca del mandato, anche se il codice deontologico della professione forense disciplina solo la prima fattispecie, atteso che la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una soluzione di continuità nell'assistenza tecnica e, pertanto, deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell'assistito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sanzione dell'ammonimento irrogata dal C.N.F. ad un avvocato che aveva omesso di comunicare al cliente la propria rinuncia al mandato ed il rinvio di udienza, precludendogli una più opportuna difesa a mezzo di memoria istruttoria con eventuale nuovo difensore)» Il dovere di comunicazione del difensore nei confronti dell'assistito sussiste anche nel caso di rinuncia ovvero di revoca del mandato. L'art. 47 del codice deontologico forense (ora art, 32 CDF) si occupa di disciplinare la sola rinuncia al mandato. La fattispecie, anche se diversa, della revoca infatti deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi di comunicazione da parte del professionista. Al pari della rinuncia, anche in caso di revoca il difensore ha i medesimi obblighi informativi necessari affinché non venga pregiudicata la difesa dell'assistito. Nel caso oggetto della citata pronuncia l'omessa comunicazione alla parte del rinvio di udienza avrebbe permesso alla difesa dell'assistita il deposito di una memoria istruttoria effettuata mediante nuovo difensore e, pertanto, la condotta della ricorrente che era stata sanzionata comunque era censurabile anche almeno sotto il profilo della correttezza e diligenza (artt. 6 e 8 cod. deontologico previgente e 9 e 12 codice deontologico vigente). |