Impugnazione della sentenza notificata via PEC: il deposito dei messaggi e delle ricevute esclude l'improcedibilità
31 Gennaio 2020
Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1147/20, depositata il 21 gennaio, decidendo in merito ad una controversia in tema di compravendita immobiliare. In particolare, la vicenda riguarda la richiesta di risoluzione per inadempimento, con restituzione del doppio della caparra, avanzata dai promissari acquirenti di un terreno nei confronti del promittente venditore. Il Tribunale aveva accolto l'azione, ma la Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione respingendo la domanda proposta dai promissari acquirenti ed accogliendo invece l'azione ex art. 2932 c.c. esperita in via riconvenzionale dal promittente venditore.
Procedibilità. Per quanto d'interesse, il Collegio affronta la questione della procedibilità dell'impugnazione posto che la sentenza impugnata era stata notificata in via telematica ai ricorrenti. L'avvocato di parte ricorrente, nel proporre il ricorso di legittimità, avrebbe dunque dovuto attestare la conformità all'originale digitale della copia cartacea del provvedimento impugnato, nonché della relata di notificazione e del relativo messaggio PEC. Tali formalità, richieste ai fini della procedibilità del ricorso, oltre che per evincere il giorno e l'ora in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario, non sono state onorate nel caso di specie. Risulta inoltre negativa anche la c.d. prova di resistenza, ovvero l'accertamento che la notifica del ricorso è comunque avvenuta entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Fonte: www.dirittegiustizia.it
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