Sentenza di condanna con rigetto della richiesta di provvisionale e interesse della parte civile a impugnare

03 Febbraio 2020

Sussiste un interesse legittimo della parte civile a impugnare la sentenza di condanna pronunciata a carico degli imputati nella parte in cui rigetta la richiesta di provvisionale? Inoltre, è possibile impugnare la sentenza di condanna nella parte in cui essa liquida le spese sostenute dalla parte civile solo in relazione ad una fase del processo?

Sussiste un interesse legittimo della parte civile ad impugnare la sentenza di condanna pronunciata a carico degli imputati nella parte in cui rigetta la richiesta di provvisionale?

Inoltre, è possibile impugnare la sentenza di condanna nella parte in cui essa liquida la refusione delle spese sostenute dalla parte civile solo in relazione ad una fase del processo?

In merito alla prima questione è possibile dare risposta affermativa in ossequio a quanto statuito da SS.UU. n. 53153/2016.

La citata pronuncia, nell'ammettere la possibilità che il giudice d'appello riconosca la provvisionale alla parte civile che ne abbia fatto richiesta, per la prima volta, in tale sede, nega, invece, analoga possibilità nel caso in cui la provvisionale fosse già stata richiesta e rigettata in primo grado, e la parte civile non abbia proposto specifica impugnazione sul punto.

Pertanto, espressamente: “… quando la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile è stata rigettata dal giudice di primo grado ovvero sulla stessa non si è provveduto, il giudice di secondo grado non può pronunciare la condanna al pagamento della provvisionale in mancanza di appello sul punto della parte civileTrattasi di valutazioni che si collocano nell'alveo del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (SS.UU., n. 1 del 9.01.2000 Tuzzolino), in base al quale la mancata impugnazione di determinati punti della decisone – nozione che abbraccia tutti i presupposti della pronuncia finale, tra i quali, nel caso di condanna, rientrano, ai sensi dell'art. 538 c.p.p., le statuizioni sulle conseguenze civili del reato – determina il verificarsi di una preclusione, dipendente dall'effetto devolutivo del gravame e dal principio di disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni. Ai punti della decisione, infatti, fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1 c.p.p., nel porre in correlazione i motivi di impugnazione e l'ambito di cognizione del giudice di appello.”

Anche con riferimento alla seconda questione, si deve ritenere ammissibile per la parte civile proporre impugnazione con riferimento alle statuizioni relative alla refusione delle spese processuali. Il giudice, infatti, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, è sempre tenuto a dare adeguata motivazione anche per quanto riguarda i criteri adottati per la liquidazione delle spese processuali a favore del patrono di parte civile e sulla congruità delle stesse, tenendo conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive ed avuto riguardo ai parametri fissati dalla normativa vigente.

Secondo la giurisprudenza in materia, infatti, l'osservanza di tale dovere, che costituisce il risvolto del potere discrezionale di disporre la compensazione, totale o parziale, delle spese sostenute dalla parte civile, è preordinata a consentire alle parti la doverosa verifica in ordine alla pertinenza delle singole voci di spesa e all'osservanza delle altre condizioni di legge previste per la relativa liquidazione (fra le tante, Cass. Sez. V, n. 14335/2014; Cass. Sez. IV, n. 44342/2016).

In merito, si sono espresse anche le SS.UU. Tizzi (n. 40288/2011) secondo le quali: “è indubbio che sul capo della sentenza di condanna alla refusione delle spese della parte civile, la parte interessata (imputato o parte civile) è legittimata a dedurre … le normali censure che attengono alla valutazione giudiziale circa la pertinenza delle voci di spesa, la loro documentazione e congruità…”.

Unica eccezione dovrà riferirsi al caso in cui la parte civile sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel qual caso, la liquidazione giudiziale delle relative spese processuali andrà proposta necessariamente per singole fasi ai rispettivi giudici competenti (cfr. art. 83, comma 3-bis d.P.R. n. 115/2002; Cass. Sez. I, n. 37361/2014). In tale eventualità, pertanto, non potrà fondatamente censurarsi in appello la statuizione del giudice dibattimentale che abbia escluso dalla liquidazione delle spese processuali della parte civile, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quelle relative alla fase delle indagini preliminari, per la quale è competente il Gip, o per quella dell'udienza preliminare da proporsi al Gup.

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