Sui contratti conclusi dalla RAI

Benedetta Barmann
03 Febbraio 2020

L'affidamento, da parte della RAI s.p.a., del servizio di riprese elettroniche televisive in esterna rientra tra i contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il caso. La RAI indiceva una procedura di gara con modalità telematica, ai sensi dell'

art. 17 del d.lgs. n. 50 del 2016

e dell'

art. 49-

ter

, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005

, ricompresa tra i contratti esclusi, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo) per i servizi di riprese elettroniche televisive in esterna, alla quale partecipavano ventinove operatori economici.

Con il ricorso in primo grado alcune società partecipanti alla gara, nonché gestori uscenti del servizio, impugnavano il suddetto bando di gara, contestando, la qualificazione del contratto come “escluso”, con conseguente omessa applicazione od elusione della disciplina di cui al

d.lgs. n. 50

del 2016

.

Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo che la procedura di gara fosse stata erroneamente qualificata come “esclusa”, atteso che il “servizio di riprese elettroniche ENG per l'area metropolitana di Roma” non riguarda servizi di radiodiffusione e televisione né rientra nelle ipotesi derogatorie previste dall'

art. 17, comma 1, lett.

b)

, del d.lgs. n. 50 del 2016

(produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione).

Avverso la sentenza la RAI ha proposto appello al Consiglio di Stato, in particolare contestando la statuizione dei giudici di primo grado che hanno considerato erronea la qualificazione come “esclusa” della procedura di gara in oggetto.

La decisione. Il Consiglio di Stato reputa fondato l'appello per le ragioni di seguito esposte.

Con riferimento alla riconducibilità della procedura di gara nell'alveo dei contratti esclusi, il Supremo Consesso osserva che l'art. 17, in tema di contratti di appalto esclusi, fa riferimento, al comma 1, lett. b), agli appalti «aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programma aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici».

Analogamente, l'

art. 49-

ter

del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177

(T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), facendo rinvio all'allora vigente

art. 19 del d.lgs. n. 163 del 2006

, dispone che «i contratti conclusi dalla RAI e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del

codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture […]
».

Osserva il Collegio come effettivamente sussistano margini di dubbio nella riconduzione del “servizio di riprese elettroniche televisive in esterna” tra i contratti esclusi, tali essendo quelli propriamente attinenti alla produzione del programma radiotelevisivo. Allo stesso tempo, tuttavia, si evidenzia come “una valutazione caso per caso degli appalti concernenti la produzione di una trasmissione televisiva (in particolare nella prospettiva della scindibilità, ovvero della accessorietà degli stessi rispetto alla produzione del programma) determina un significativo margine di incertezza operativa per la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ed in quanto tale organismo di diritto pubblico”. Osserva, inoltre, il Collegio che le società appellate nulla hanno dedotto circa gli ambiti di (illegittima) esclusione (parziale o totale) della ordinaria disciplina di evidenza pubblica portata dalla lex specialis fatta oggetto del gravame di primo grado (né con riguardo al bando, né con riguardo al disciplinare, né con riguardo al capitolato).

Tale considerazione evidenzia, in principio, una carenza di interesse concreto a coltivare tale motivo del ricorso introduttivo, non avendo allegato le istanti alcun vulnus specifico derivante dalla inerenza della gara ad un contratto escluso.

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