CGUE: legittima l’esclusione (in via non automatica) se subappaltatore (anche non necessario) non è in regola con obblighi ambientali, sociali e del lavoro

Redazione Scientifica
31 Gennaio 2020

Una normativa nazionale, quale quella italiana, che preveda la facoltà o addirittura l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di escludere l'offerta di un operatore economico qualora sussista nei confronti di anche uno solo dei subappaltatori indicati nella terna il motivo di esclusione di cui al...

Una normativa nazionale, quale quella italiana, che preveda la facoltà o addirittura l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di escludere l'offerta di un operatore economico qualora sussista nei confronti di anche uno solo dei subappaltatori indicati nella terna il motivo di esclusione di cui al combinato disposto degli artt. 57, par 4 lett a (“Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2”), e 18, par 2 (“Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X”), della direttiva 2014/24/UE non contrasta con il diritto euro-unitario, neppure se si versi in un'ipotesi di subappalto non necessario.

La normativa nazionale, quale quella italiana, che preveda il carattere automatico della suddetta esclusione senza consentire all'operatore economico la possibilità di dimostrare la propria affidabilità malgrado l'esistenza di una violazione compiuta da uno dei suoi subappaltatori, privando peraltro l'amministrazione aggiudicatrice della possibilità di disporre di un margine di discrezionalità al riguardo, contrasta con il principio di proporzionalità e con l'articolo 57, paragrafi 4, lettera a), e 6 della direttiva 2014/24.

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