Disciplina dei cd. “raggruppamenti misti”

Redazione Scientifica
05 Febbraio 2020

L'affidamento a più imprese di una delle categorie delle prestazioni - siano esse scorporabili o prevalenti - implica di per sé l'instaurazione fra queste d'un sub-raggruppamento di natura...

L'affidamento a più imprese di una delle categorie delle prestazioni - siano esse scorporabili o prevalenti - implica di per sé l'instaurazione fra queste d'un sub-raggruppamento di natura orizzontale, con conseguente conformazione dell'intero raggruppamento in termini misti, ai sensi dell'art. 48, comma 6, ultimo periodo, D.lgs. n. 50 del 2016. In tale contesto il raggruppamento misto è sottoposto all'applicazione delle regole proprie tanto dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda del profilo o della componente che ne venga in rilievo (cfr. CGA, 15 aprile 2005, n. 251; Cons. Stato, V, 1 agosto 2015, n. 3769). Di qui la conclusione secondo la quale in difetto di una disposizione speciale derogatoria, nei raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente: segnatamente, troveranno applicazione per il sub-raggruppamento orizzontale le regole proprie stabilite per siffatta tipologia di raggruppamenti (cfr. in proposito il parere AVCP n. 76 del 16 maggio 2012, nonché, in giurisprudenza, Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5427; 10 giugno 2019, n. 3881; TAR Toscana, sez. I, 21 luglio 2016, n. 1253).

La problematica relativa all'interpretazione della previsione di cui all'art. 92, 2° comma, prima parte del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 risulta essere stata affrontata da un recente intervento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (27 marzo 2019, n. 6) che ha optato per la tesi relativa alla natura cd. “personale” del requisito del possesso della qualificazione minima del 10 per cento in capo alla mandante e ritenuto che la relativa mancanza (comportante l'esclusione dell'intero raggruppamento dalla gara) non possa essere surrogata dal possesso, da parte delle altre partecipanti al raggruppamento, di qualificazioni “sovrabbondanti” e tali da coprire anche la mancanza del requisito in capo ad altra mandante.

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