L’omessa impugnazione del livello progettuale precedente non rende inammissibile l’impugnazione del livello progettuale successivo

Redazione Scientifica
06 Febbraio 2020

La disciplina dell'attività di progettazione si articola, sul piano della sequenza procedimentale, in tre successivi livelli di progressivo approfondimento tecnico...

La disciplina dell'attività di progettazione si articola, sul piano della sequenza procedimentale, in tre successivi livelli di progressivo approfondimento tecnico: il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo, in modo che le scelte operate nella fase precedente condizionino quelle della fase successiva, sotto i profili sia della legittimità che del merito. Poiché il nesso procedimentale che avvince le progettazioni è di natura funzionale, mirando a realizzare un approfondimento di tipo tecnico che assicuri:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

Ne consegue che l'omessa impugnazione del livello progettuale precedente non rende inammissibile l'impugnazione del livello progettuale successivo, trattandosi di atto che non costituisce mera esecuzione del livello precedente. Tale conclusione vale anche per le opere strategiche, in quanto l'art 165, comma 5, del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163, qualificando l'approvazione del progetto preliminare come valevole “ai fini dell'intesa sulla localizzazione, ne determina l'intangibilità limitatamente alla localizzazione e alle caratteristiche essenziali delle opere”.

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