La giurisdizione del GO sulle controversie relative ad appalti affidati dalle imprese pubbliche al di fuori dei settori speciali
06 Febbraio 2020
Il caso. Un operatore economico impugnava dinanzi al giudice amministrativo l'atto con un'impresa pubblica la escludeva dalla “selezione privatistica ad inviti fra operatori iscritti ad un albo fornitori per l'affidamento del servizio di controllo analitico delle matrici ambientali presso gli impianti ul6 e ul7” per accertata anomalia dell'offerta. Veniva dedotto in giudizio il difetto di giurisdizione del GA in favore del GO, trattandosi di appalto “estraneo” all'ambito del diritto europeo.
La questione. Il Tar ha ritenuto che l'elemento qualificante ai fini della sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deve essere individuato nell'obbligo della stazione appaltante di applicare,ai fini della scelta dell'affidatario, la normativa europea e le procedure ad evidenza pubblica. Nel caso di specie la stazione appaltante ha natura di impresa pubblica soggetta, pertanto, agli obblighi contenuti nel d.l.gs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. solo se l'appalto riguarda l'attività propriamente oggetto del settore speciale. Segnatamente, l'assoggettabilità dell'affidamento di un servizio alla disciplina dettata per i settori speciali presuppone la strumentalità del servizio rispetto all'attività speciale. Il concetto di strumentalità va riferito all'attività propriamente oggetto del settore speciale e deve essere interpretato in senso restrittivo; gli appalti affidati dalle imprese pubbliche al di fuori dei settori speciali sono “estranei” all'ambito del diritto europeo e delle procedure ad evidenza pubblica e sono regolati dal diritto privato con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alle relative controversie. |