Sorte della notifica PEC accettata dal sistema ma non consegnata al destinatario causa casella piena: la parola alle SS.UU.

Redazione scientifica
07 Febbraio 2020

Con l'ordinanza interlocutoria n. 2755/20 (depositata il 5 febbraio), la sezione VI Civile - 3 della Cassazione ha sollevato la questione relativa alla sorte della notifica PEC nel caso in cui venga accettata dal sistema ma non consegnata al destinatario poiché la casella PEC piena.

Il fatto. Un avvocato conveniva il giudizio Poste Italiane domandando il ristoro dei danni subito a seguito di un indebito prelievo eseguito ad opera di ignoti sul suo conto corrente postale abilitato al servizio telematico online. La domanda veniva accolta dal Giudice di Pace ma riformata dal Tribunale, il quale riteneva che non risultando un malfunzionamento del sistema telematico della società, non poteva addebitarsi alla convenuta, la quale aveva avvisato la clientela di non inserire dati sensibili rispondendo a mail non verificate, ma allo stesso cliente che aveva fornito le proprie credenziali rispondendo alla mail fraudolenta.
Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione l'avvocato, lamentando che il Tribunale abbia erroneamente imputato al deducente la prova del mancato funzionamento del sistema telematico di Poste Italiane, posto che inoltre quest'ultima non aveva adottato misure idonee volte e prevenire frodi.

Rinvio alla pubblica udienza. Il Collegio rileva infatti che il ricorso risulta notificato via PEC al difensore dell'intimata con accettazione da parte del sistema ma senza effettiva consegna al destinatario, a causa della casella PEC piena. Riconoscendo valore nomofilattico alla questione, la Cassazione ritiene di doverla rinviare alla pubblica udienza.

La tesi del Collegio giudicante. Nel rinviare la questione, la Suprema Corte prende atto delle diverse soluzioni prospettabili e le espone, mettendo in luce la tesi secondo cui, nel caso di mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento, la notifica sia da ritenere come avvenuta, essendo un dovere dell'avvocato difensore controllare periodicamente lo stato di saturazione della propria casella PEC. Tuttavia, rilevano i Giudici, il disposto di cui al d. m. 44/2011 (che stabilisce il dovere di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria PEC), è una fonte secondaria, non sufficiente a giustificare la conclusione che in presenza di una casella PEC satura la notificazione sia perfezionata.
Pertanto, la Cassazione rinvia alla pubblica udienza.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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