Invio del PVC via PEC e sua sottoscrizione con firma digitale

Redazione scientifica
07 Febbraio 2020

In occasione di Telefisco 2020 la Guardia di finanza ha risposto ad alcuni quesiti, tra cui uno riguardante la possibilità di inviare via PEC all'interessato il PVC e di sottoscriverlo con firma digitale.

In occasione di Telefisco 2020 la Guardia di finanza ha risposto ad alcuni quesiti, tra cui uno riguardante la possibilità di inviare via PEC all'interessato il PVC e di sottoscriverlo con firma digitale.

QUESITO

Poiché ormai è utilizzata nei rapporti con la PA e segnatamente con l'agenzia delle Entrate la firma elettronica e l'invio delle comunicazioni tramite PEC, è possibile prevedere:● l'invio all'interessato del verbale di verifica tramite PEC e la sua sottoscrizione con firma digitale:;● l'invio all'interessato del pvc tramite PEC e la sua sottoscrizione con firma digitale?

RISPOSTA

«In base all'art. 2, co. 6-bis, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), le disposizioni concernenti la digitalizzazione degli atti della pubblica amministrazione si applicano “alle attività e alle funzioni ispettive e di controllo fiscale” con le modalità previste da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che ad oggi, tuttavia, non è stato ancora emanato. Nelle more, continuano a trovare applicazione le disposizioni che prevedono la possibilità di notificare alcuni atti dell'istruttoria tributaria (es. inviti e richieste ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973) mediante posta elettronica certificata (si vedano l'art. 149-bis c.p.c. e art. 60 del D.P.R. n. 600/1973). Tuttavia, i processi verbali di verifica e di constatazione non sono soggetti a “notifica” ai sensi del codice di procedura civile, bensì a “rilascio” secondo l'art. 12, c. 7, della l. n. 212/2000. D'altra parte, tale modalità è funzionale a porre il contribuente nella condizione di partecipare, attivamente e personalmente, alle attività istruttorie e, se del caso, di presentare osservazioni in base al comma 4 del richiamato art. 12. Pertanto, ferma restando l'indubbia semplificazione che deriverà dalla piena digitalizzazione di tutti gli atti relativi alle attività ispettive di natura fiscale, sarà importante che il decreto attuativo del comma 6-bis dell'art. 2, d.lgs. n. 82/2005 salvaguardi la piena ed effettiva interazione tra l'Organo di controllo e il contribuente sia nel corso della verifica sia nella sua fase conclusiva».

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