Istanza di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze a mezzo PEC: è ammissibile?

Redazione scientifica
10 Febbraio 2020

La Cassazione, dando rilievo ad un orientamento minoritario, ha chiarito che la richiesta di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa dal difensore anche a mezzo PEC alla cancelleria del giudice procedente.

Così con la sentenza n. 4655/20, depositata il 4 febbraio.

La vicenda.La Corte d'Appello confermava la decisione del Tribunale con l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentata rapina. Avverso la decisione l'imputato propone ricorso a mezzo del proprio legale, lamentando l'inosservanza delle norme processuali poiché l'appello era stato deciso all'udienza dibattimentale nonostante il difensore avesse comunicato via PEC la propria adesione all'astensione generale dichiarata dalle Camere Penali.

Ricevibile l'istanza via PEC. La Cassazione, ritenendo il ricorso meritevole di accoglimento, osserva che è fondata l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, deliberata nonostante il difensore dell'imputato avesse tempestivamente comunicato via posta Elettronica Certificata la sua adesione alla sopradetta astensione.
Secondo il Codice di Autoregolamentazione, infatti, l'istanza di rinvio contenente l'atto di adesione all'astensione deve essere trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero, risultando idoneo a tal fine qualsiasi mezzo tecnico che assicuri la provenienza della comunicazione dal difensore e l'arrivo della stessa in cancelleria o segreteria.
A tal proposito, la Suprema Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 35683/2018) secondo cui «la richiesta di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Codice di “Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienza degli avvocati”, anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente».
Chiarito questo, poiché la dichiarazione di astensione fatta a mezzo PEC dal difensore risulta perfettamente ricevibile e ammissibili, la Cassazione accoglie il ricorso dell'imputato e annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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