Ricusazione del giudice per inimicizia con l'avvocato? Per la Cassazione non basta
10 Febbraio 2020
Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice non sono previste quali possibili cause di ricusazione nel vigente sistema normativo, il quale limita espressamente i casi di astensione per inimicizia grave ai soli rapporti fra giudice ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata. Così la Cassazione con sentenza n. 4954/20 depositata il 5 febbraio. Il caso. Dichiarata inammissibile dalla Corte d'Appello l'istanza di ricusazione del Giudice della Corte d'Assise fondata sull'inimicizia tra quest'ultimo e il difensore, i ricusanti ricorrono per cassazione. Ricusazione. La Corte richiama immediatamente il consolidato orientamento secondo cui «le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione, posto che l'art. 36 lett. d), cui rinvia l'art. 37 c.p.p., limita espressamente i casi di astensione e, conseguentemente di ricusazione, per inimicizia grave ai soli rapporti fra giudice ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata».
Fonte: Diritto e Giustizia |