La congruità di un'offerta deve essere valutata con riferimento all'appalto a cui si riferisce e non alle potenzialità esterne dell'impianto di cui si avvale

Diego Campugiani
07 Febbraio 2020

La valutazione della congruità di un appalto non può tenere in considerazione ricavi derivanti da servizi a terzi che utilizzino il medesimo impianto impiegato dall'appaltatore.

Il caso. Il TAR ha accolto il ricorso con il quale l'impresa seconda in graduatoria aveva contestato la congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, dimostrando come i costi per il servizio richiesto (produzione e consegna dei pasti a domicilio alle persone anziane o a ridotta autonomia) fossero superiori nel triennio al corrispettivo previsto nella proposta dell'aggiudicataria. Non è stata condivisa, infatti, la tesi della controinteressata secondo la quale, nella valutazione di congruità dell'offerta, si sarebbe dovuto tenere conto anche dei ricavi derivanti dalla produzione nel Centro cottura del Comune di ulteriori pasti destinati a terzi: ricavi che per tale prospettazione sarebbe stati in grado di coprire le spese generate dal servizio reso al Comune. Se infatti il Disciplinare di gara, elencava anche il conferimento dell'uso del Centro Produzione Pasti di proprietà del Comune e dei punti di somministrazione posti nei vari plessi scolastici, era altrettanto vero che tale conferimento in uso sarebbe stato, per l'appunto, funzionale all'esecuzione dell'appalto del servizio di ristorazione per il Comune, e non ad altro.

In conclusione. Non si possono far rientrare nella valutazione di congruità dell'offerta per il servizio di ristorazione, costi e ricavi relativi a rapporti negoziali esterni, con soggetti che non sono parte dell'appalto, rapporti che – anche in un quadro di pregresse e consolidate relazioni commerciali – sono comunque del tutto eventuali.

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