L’ambito dell'affidamento delle concessioni servizio trasporto pubblico locale si contraddistingue per una disciplina speciale di fonte euro – unitaria

Redazione Scientifica
10 Febbraio 2020

L'ambito dell'affidamento delle concessioni del servizio di trasporto pubblico locale è contraddistinto da una disciplina speciale di fonte euro-unitaria, caratterizzata da una...

L'ambito dell'affidamento delle concessioni del servizio di trasporto pubblico locale è contraddistinto da una disciplina speciale di fonte euro-unitaria, caratterizzata da una liberalizzazione non integrale, trattandosi di settore non soggetto per intero al regime della concorrenza. Tale affermazione trova fondamento nell'art. 106, comma 2, TFUE, ai sensi del quale “Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione”. Da ciò consegue:

1) che l'affidamento in house costituisce modalità ordinaria e nient'affatto eccezionale di affidamento della concessione dei servizi di TPL;

2) che i presupposti della scelta di tale modulo organizzativo del servizio di T.P.L. consistono esclusivamente nel ricorrere dei requisiti previsti dal citato art. 5.2 del Regolamento n. 1370/2007, senza alcun onere motivazionale “rinforzato” circa le ragioni del mancato ricorso al mercato;

3) che la decisione di avvalersi della forma di gestione in house costituisce il frutto di una scelta ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto laddove sia inficiata da un travisamento dei due sopra citati presupposti di fatto, e/o da manifesta illogicità.

La delibera dell'A.C. n. 2/2018, che dispone la proroga dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico di superficie e di metropolitana in favore di ATAC S.p.A. non viola l'art. 5, par. 5, del Reg. n. 1370/2007, relativo ai servizi di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia.

La delibera dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 16 gennaio 2018 non viola l'art. 5 laddove ha motivato la proroga dell'affidamento ad ATAC del servizio di trasporto pubblico di superficie e di metropolitana con la necessità “di evitare un pericolo imminente di interruzione del servizio TPL in tutto il Comune di Roma, che potrebbe trovare immediata concretezza (già dal prossimo 26 gennaio 2018), in caso di mancato accoglimento della richiesta di concordato in continuità e conseguente dichiarazione di fallimento di ATAC S.p.A.” e di assicurare la “continuità del servizio pubblico locale alla collettività, che sarebbe esposta a serio pregiudizio nel deprecato scenario di apertura della procedura fallimentare, sia in ragione dell'incertezza economica sulle risorse disponibili, sia tenuto conto del più che verosimile incremento del tasso di conflittualità sindacale”. Del resto, l'Amministrazione competente è tenuta a valutare, alla luce di tutti gli elementi che ha a sua disposizione, quale potrebbe essere lo sviluppo adeguato di una determinata situazione e cioè il suo esito finale e tale valutazione è condotta evidentemente sulla base di un giudizio prognostico che non può che tenere conto di quanto avvenuto e noto al momento della sua adozione e non anche di tutto ciò che è successivo alla stessa.

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