Affidamento in house e convenienza economica dello stesso

Angelica Cardi
10 Febbraio 2020

L'affidamento in house di servizi è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso; l'in house providing riveste infatti carattere eccezionale rispetto all'ordinaria modalità di scelta del contraente ed è possibile solo qualora sussista per l'amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato. In tale senso dispone anche l'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il caso. La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio le determine dirigenziali con le quali la Regione Molise revocava l'affidamento del servizio inerente la manutenzione del sistema di gestione delle delibere e determine e affidava direttamente, mediante un ordine di acquisto su MEPA, il servizio a una diversa società.

A sostegno della propria doglianza, la ricorrente affermava la propria natura di società regionale in house interamente partecipata dalla Regione Molise, preposta alla gestione di tutti i servizi informatici regionali in forza della l.r. Molise n. 3 del 1999 e della l.r. n. 34 del 1999 nonché di essere amministrazione aggiudicataria ai fini dell'affidamento all'esterno dei servizi informativi automatizzati.

Il ricorso veniva ritenuto dal Giudice di prime cure in parte irricevibile, con riguardo alla prima determina impugnata, e in parte infondato, con riguardo alla seconda determina oggetto di impugnazione.

La società proponeva pertanto appello avverso la sentenza del TAR Molise deducendo l'erroneità della sentenza e il difetto motivazionale per aver ritenuto legittima la determina di revoca dell'affidamento del servizio informatico alla società ricorrente.

La soluzione. La sentenza in commento, confermando la pronuncia di primo grado, ha rilevato che la natura di società in house interamente partecipata dalla Regione non attribuisce alla società ricorrente un diritto di esclusiva nella gestione dei servizi informatici della Regione. Ne consegue, pertanto, che nulla impediva alla Regione Molise di procedere, da un lato, direttamente con un ordine di acquisto al MEPA e, dall'altro, di revocare il servizio precedentemente affidato alla ricorrente una volta rinvenute sul mercato condizioni più favorevoli e vantaggiose.

In tal senso, con la pronuncia in esame si conferma, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale consolidato che ritiene che l'affidamento in house di servizi è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso; l'in house providing riveste infatti carattere eccezionale rispetto all'ordinaria modalità di scelta del contraente ed è possibile solo qualora sussista per l'amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato.

Ciò posto, il Collegio ha concluso affermando che, nel caso di specie, considerate le condizioni dell'offerta da parte della nuova società aggiudicatrice, la revoca dell'affidamento del servizio

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