Sulla giurisdizione del Giudice Amministrativo in caso di impugnazione di una cd. proroga tecnica

Angelica Cardi
10 Febbraio 2020

La proroga tecnica è il risultato dell'esercizio di potere autoritativo risolvendosi in un vero e proprio affidamento diretto, sicché ogni contestazione sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 133 c.p.a., comma 1 lett. c) soprattutto nel caso in esame, qual è quello del ciclo rifiuti, già ascritto alla giurisdizione esclusiva dello stesso GA.

Il caso. La società ricorrente impugnava il provvedimento di proroga tecnica del contratto di appalto stipulato precedentemente con la committente.

Sul punto, la ricorrente precisava che durante il rapporto contrattuale erano sorte numerose criticità con particolare riferimento alla sopravvenuta insostenibilità economico-finanziaria della commessa che avevano indotto la stessa a manifestare alla committente la propria volontà di voler cessare la prestazione dei servizi alla naturale scadenza contrattuale.

La proroga tecnica era stata disposta ai sensi dell'art. 7 del contratto di appalto che prevedeva la facoltà di rinnovo “per il tempo strettamente necessario per l'individuazione del nuovo aggiudicatario”

Tuttavia, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte per la nuova gara, la committente revocava il bando adducendo che alla data odierna non erano pervenute domande di partecipazione o manifestazioni di interesse.

Ciò posto, la società ricorrente impugnava il provvedimento con il quale era stata disposta la proroga tecnica che, pur essendo originariamente legittimo in considerazione dell'avvenuta pubblicazione del bando della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio, sarebbe divenuto illegittimo a seguito della revoca del nuovo bando di gara.

La questione. La committente eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in luogo del Giudice Ordinario in quanto, secondo la resistente, il regime della proroga inciderebbe sulla fase di esecuzione del negozio giuridico rientrando pertanto nella giurisdizione ordinaria.

La soluzione. Il Collegio ha confermato il costante orientamento secondo cui sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in caso di impugnazione di una cd. proroga tecnica rimanendo tale provvedimento attratto al contenzioso sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici ex artt. 133 e 120 c.p.a. rientrante nell'ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Sul punto, il Collegio ha inoltre specificato che in materia di appalti pubblici, se è vero che sono considerate legittime le clausole di proroga inserite ab origine nella lex specialis, giacché in tal modo non è configurabile una violazione della par condicio, né si dà vita ad una forma di rinnovo del contratto in violazione dell'obbligo di gara, è altrettanto vero che la facoltà di proroga del contratto di appalto, anche in presenza di una clausola della lex specialis, soggiace comunque a determinate condizioni, dovendo essere limitata a periodi predeterminati e non potendo prescindersi da un'adeguata e puntuale motivazione che dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale della gara.

Tale orientamento si pone in conformità, come ricordato dal Collegio, con una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 28211/2019) ove in una fattispecie analoga diretta ad attribuire servizi aggiuntivi senza previo svolgimento di una gara, si è affermato che “l'annullamento o la declaratoria di inefficacia degli atti amministrativi con cui la P.A. committente abbia ampliato l'oggetto dello stesso in favore dell'aggiudicatario, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo, non già una questione relativa all'esecuzione del contratto (in ordine alla quale la P.A. si porrebbe in posizione paritetica e l'altro contraente vanterebbe una posizione di diritto soggettivo), né una questione di invalidità del contratto per vizi del procedimento di evidenza pubblica, bensì l'illegittima decisione dell'ente committente di procedere all'affidamento diretto dei lavori o servizi aggiuntivi in favore dell'aggiudicatario, senza indire un'ulteriore gara d'appalto, così ledendo l'interesse legittimo del terzo a partecipare a tale gara”.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondato il ricorso proposto dopo aver accertato che la proroga era stata disposta in un momento in cui il contratto era vigente e per il periodo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura concorsuale prontamente attivata dalla società committente.

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