Profili intertemporali del rito super-speciale

Redazione Scientifica
17 Gennaio 2020

L'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017, va interpretato nel senso che il termine di impugnazione non decorre se non...

L'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017, va interpretato nel senso che il termine di impugnazione non decorre se non vi è stata pubblicazione degli atti di gara ivi contemplati, con conseguente rispetto degli oneri di comunicazione, ai sensi del ridetto art. 29, dovendosi escludere la rilevanza della conoscenza del provvedimento acquisita aliunde, ed in particolare la rilevanza della presenza alla seduta di ammissione delle concorrenti ed alle sedute successive del legale rappresentante dell'appellata o di suo delegato (Cons. Stato, V, 7 novembre 2018, n. 6292, e le numerose altre citate nella sentenza di primo grado).

L'interpretazione indicata è quella prevalente in giurisprudenza e vieppiù condivisibile dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Sez. IV, 25 febbraio 2019, resa sulla causa C-54/18 (per quanto affermato, tra le altre anche da Cons. Stato, III, 7 marzo 2019, n. 1574 e id., III, 26 settembre 2019, n. 6459, in riferimento ai principi enunciati in tale ordinanza), sicché va ritenuta minoritaria e in via di superamento la contraria posizione espressa dal precedente di cui alla sentenza Cons. Stato, V, 9 febbraio 2019, n. 947.

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