Sull’interpretazione delle clausole del bando di gara

Redazione Scientifica
20 Dicembre 2019

Si ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le clausole dubbie sono interpretate in modo da favorire la partecipazione alla gara. Per cui se, in seguito alla rettifica di una voce di costo...

Si ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le clausole dubbie sono interpretate in modo da favorire la partecipazione alla gara. Per cui se, in seguito alla rettifica di una voce di costo, la stazione appaltante non procede alla modifica dell'importo complessivo dell'appalto deve ritenersi che questo sia rimasto invariato, considerato che una diversa interpretazione avrebbe l'effetto di porre nel nulla la gara, impedendone la partecipazione.

Inoltre, le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre ovvero secondo il loro significato complessivo, per cui in un affidamento avente ad oggetto attività di portierato, premessa la differenza chiarita dalla giurisprudenza, anche ripresa dalle linee guida ANAC, tra questo tipo di attività e la vigilanza non armata, la previsione che fa riferimento al fatturato nel settore della vigilanza non armata deve essere interpretata coerentemente con il resto delle disposizioni e degli atti di gara, dai quali si evince come oggetto dell'affidamento sia il servizio di portierato e la volontà di intendere le due attività secondo un'accezione equivalente, ferma restando l'inesattezza nella formulazione della specifica clausola.

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