È possibile richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per debiti maturati prima della sottoscrizione del verbale di separazione consensuale?

Paola Silvia Colombo
12 Febbraio 2020

È possibile richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo contro il marito che non ha provveduto al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i mesi antecedenti l'udienza di separazione consensuale, anche se da mesi aveva lasciato la casa coniugale, come dallo stesso dichiarato.

È possibile richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo contro il marito che non ha provveduto al pagamento del 50% delle spese straordinarie per i mesi antecedenti l'udienza di separazione consensuale, anche se da mesi aveva lasciato la casa coniugale, come dallo stesso dichiarato.

Il recupero delle spese straordinarie per i figli di genitori separati, è uno dei problemi più controversi nel campo del diritto di famiglia.

Si è a lungo, infatti, dibattuto in merito all'individuazione del titolo esecutivo per poter procedere al recupero forzoso, ovvero sulla questione se il verbale di separazione consensuale omologato (così come anche la sentenza di separazione o di divorzio) possa ritenersi già sufficiente per fondare un'esecuzione forzata, tramite notifica del solo precetto, o se sia necessario, invece, procurarsi altro e nuovo titolo (ovvero il decreto ingiuntivo).

Sul punto la giurisprudenza non è mai stata univoca registrandosi orientamenti molto divergenti tra loro.

Esiste un orientamento più “rigoroso” secondo cui il verbale di separazione non può ritenersi titolo esecutivo per il pagamento delle spese della prole se queste non sono stati accertate e quantificate con altro titolo giudiziale. Quindi è esclusa la possibilità di esercizio diretto dell'azione esecutiva (Cass. civ., 28 gennaio 2008, n. 1758; Cass. civ., 7 febbraio 2014, n.2815) tenuto conto che il procedimento di cognizione (nella specie il ricorso per decreto ingiuntivo) costituisce la sede naturale per l'accertamento delle spese straordinarie riguardanti la prole, anche quelle scolastiche e mediche (Cfr. anche Tribunale di Bolzano sent. del 11. 05.2018).

Ciò in quanto dal titolo esecutivo stesso deve risultare esattamente il tipo di prestazione da eseguire e, nel caso di prestazioni economiche, che questi siano determinate o comunque determinabili attraverso mero calcolo matematico.

Si è fatto strada, però, anche un orientamento più “elastico” secondo cui per il recupero delle spese straordinarie sarebbe possibile anche agire direttamente sulla base del verbale di separazione che costituirebbe, quindi, già titolo esecutivo da azionare in caso di inadempimento da parte di un coniuge alle obbligazioni economiche in esso contenute (cfr. Cass. civ. n. 11316/2011; Cass. civ. n. 9372/2012; cfr. Cass. civ. n. 2815/2014; Cass. civ. n. 21241/2016).

Secondo tale ulteriore indirizzo bisogna però effettuare un ulteriore passaggio.

Per le spese mediche e scolastiche adeguatamente documentate si potrà procedere utilizzando già come titolo esecutivo il verbale di separazione consensuale omologato.

Il genitore creditore dovrà, quindi, specificatamente allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità.

Per le altre spese straordinarie diverse da queste ultime, se non espressamente e preventivamente contemplate nell'accordo di separazione in maniera da rendere la loro quantificazione un semplice calcolo matematico, è necessario comunque ottenere altro e nuovo titolo esecutivo e quindi procedere con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Alla luce di quanto sopra rilevato ritengo, quindi, scelta più corretta e prudente incardinare la procedura monitoria per il recupero delle spese straordinarie dei figli non pagate, salvo che non si tratti di spese fondamentali e necessarie (come quelle mediche e scolastiche) che non richiederebbero, tra l'altro, neppure la concertazione preventiva tra i coniugi.

Dobbiamo, poi, considerare anche il principio generale per cui la separazione consensuale acquista efficacia solo con l'omologazione da parte del Tribunale che è un atto di controllo e verifica della compatibilità dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione consensuale con la legge e con i principi di ordine pubblico.

Ai coniugi viene ovviamente riconosciuta ampia autonomia nello stabilire le condizioni della separazione - anche in ordine alla decorrenza della regolamentazione degli aspetti economici, personali e patrimoniali - ma, in assenza di pattuizioni contrarie, ritengo che gli obblighi scaturenti dagli accordi economici raggiunti possano decorrere solo dalla data di intervenuta omologa.

Pertanto, nel caso di specie, in relazione alle spese straordinarie sostenute nei mesi precedenti la sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, è possibile procedere al recupero del credito unicamente nel caso in cui i coniugi abbiano espressamente convenuto che la suddivisione al 50% debba concernere anche i costi affrontati in detto periodo di tempo.

In caso contrario, non si potrà richiedere il pagamento di spese sostenute (e non rimborsate) prima dell'omologa della separazione.

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