L’effetto soggettivamente limitato della misura interdittiva

12 Febbraio 2020

È illegittima l'esclusione di una Società da una procedura di gara che sia esclusivamente fondata sulla circostanza che il legale rappresentante sia il medesimo di un'altra impresa raggiunta precedentemente da una misura interdittiva, in quanto ciò determinerebbe un'inammissibile estensione degli effetti della medesima.

Il caso. Una Società impugnava la relativa esclusione da una procedura di gara, motivata dalla stazione appaltante sulla circostanza che sarebbero state presenti le condizioni previste dai co. 2 e 3 dell'art. 80 d.lgs. 50/2016, data la sostanziale riconducibilità dell'amministratore e socio unico della medesima Società ad altra impresa già colpita da un provvedimento interdittivo.

La soluzione offerta dal TAR: Il Collegio, nel ritenere fondato il ricorso, ha precisato che la causa di esclusione di cui al co. 2 dell'art. 80 del Codice presuppone che l'impresa concorrente o uno dei soggetti individuati nel successivo co. 3 siano diretti destinatari della misura interdittiva emessa dalla Prefettura competente. Nella specie, tale condizione non si era realizzata in quanto l'amministratrice e socio unico della Società ricorrente non risultava destinataria di alcuna misura interdittiva, né, peraltro, rivestiva la qualifica di socia dell'impresa raggiunta dal provvedimento interdittivo.

Sul punto, inoltre, il TAR ha affermato che “Non è condivisibile il rilievo secondo cui la riconducibilità delle due società allo stesso legale rappresentante renda doverosa da parte della stazione appaltante una valutazione negativa nei confronti della società che, pur non direttamente colpita dal provvedimento interdittivo, sia riferibile alle stesse persone fisiche. Una simile lettura delle disposizioni assunte a fondamento della disposta esclusione della ricorrente dalla procedura di gara comporterebbe, invero, una inammissibile automatica estensione degli effetti della misura interdittiva adottata nei confronti di un operatore economico ai suoi soci ed amministratori ed alle diverse società di cui gli stessi risultassero essere, come nel caso di specie, amministratori e soci, in mancanza di un espresso provvedimento interdittivo adottato nei loro confronti dalla Prefettura territorialmente competente” e che evidentemente “La valutazione circa la sussistenza in capo a tali diverse società del rischio di infiltrazione mafiosa rientra, invero, nella esclusiva competenza dell'autorità prefettizia cui la stazione appaltante non può evidentemente surrogarsi”.

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