Art. 97 c.c.p. non esclude che la verifica di anomalia sia affidata ad una Commissione ad hoc, diversa da quella che ha esaminato le offerte

Redazione Scientifica
13 Febbraio 2020

L'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, nel descrivere il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, fa sempre esclusivo riferimento al fatto che lo stesso sia svolto dalla “stazione...

L'art. 97 del Codice dei contratti pubblici, nel descrivere il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, fa sempre esclusivo riferimento al fatto che lo stesso sia svolto dalla “stazione appaltante”, senza ulteriori specificazioni. Ciò significa che l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel regolare lo svolgimento di tale fase, che ben potrà quindi essere eventualmente affidata alla stessa Commissione di gara o anche ad una Commissione costituita ad hoc, qualora lo richieda la particolarità della gara, specie allorquando, come nel caso di specie, si tratti di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La competenza in materia di verifica della congruità dell'offerta non spetta in via esclusiva al RUP. Il legislatore, lungi dal prevedere una competenza esclusiva del RUP in materia di verifica della congruità dell'offerta, ha in via astratta ammesso la possibilità di affiancare al RUP altri organi o soggetti ogni qualvolta la procedura di evidenza pubblica controversa presenti elementi di elevato tecnicismo che sconsigliano l'esercizio di competenze e di poteri discrezionali in via esclusiva da parte di organo monocratico, o quando l'esercizio della discrezionalità valutativa del RUP possa comportare conseguenze di indubbio rilievo per la gara, come nel caso della decisione di escludere o meno un operatore economico dal prosieguo della competizione.

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