Ultrattività dell’attestazione SOA e continuità nel possesso dei requisiti

Francesca Cernuto
13 Febbraio 2020

Ai sensi dell'art. 76, co. 5, d.P.R. 207/2010, l'operatore economico è tenuto a presentare la domanda di rinnovo dell'attestazione SOA entro il termine di novanta giorni antecedente la scadenza, onde beneficiare dell'ultrattività degli effetti della certificazione ed assicurare la continuità nel possesso del requisito di qualificazione.

Il caso. Un operatore economico impugna il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di un raggruppamento temporaneo d'imprese censurando il difetto, in capo alla mandante, dei requisiti di qualificazione per intervenuta scadenza dell'attestazione SOA, non rinnovata entro i termini previsti dall'art. 76, co. 5, d.P.R. 207/2010.

I limiti all'ultrattività dell'attestazione SOA. Il Tar Piemonte, nell'accogliere il ricorso, si sofferma sul contenuto precettivo dell'art. 76, co. 5, d.P.R. 207/2010 a mente del quale il rinnovo dell'attestazione SOA deve intervenire entro il termine di novanta giorni antecedenti la data di scadenza della medesima certificazione. Solo al ricorrere di tale condizione può ammettersi l'ultravigenza della precedente attestazione, assicurando, per l'effetto, la necessaria continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'operatore economico.

Diversamente, nel caso in cui la domanda di rinnovo sia presentata oltre il termine indicato dall'art. 76, co. 5, d.P.R. 207/2010, è esclusa l'ultrattività della certificazione, venendo in rilievo un'attestazione nuova ed autonoma rispetto alla precedente i cui effetti, lungi dal retroagire, decorrono solo dalla data di effettivo rilascio.

Conclusioni. Al fine di assicurarela continuità nel possesso dei requisiti e l'ultrattività degli effetti della certificazione, è necessario che la domanda di rinnovo sia presentata entro il termine di 90 giorni antecedente la data di scadenza dell'attestazione SOA.