Servizi di pulizia: riduzione del costo medio orario attraverso il lavoro supplementare
09 Gennaio 2020
Il costo medio del lavoro indicato dalle tabelle ministeriali di cui all'art. 86, comma 3 bis, D.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis), non rappresenta un parametro inderogabile, piuttosto un indice valutativo nel giudizio di adeguatezza dell'offerta economica. Ferma restando l'imperatività delle norme a tutela di trattamenti salariali minimi, l'incidenza di fattori, non predeterminabili in misura fissa, preclude l'operare di automatismi nella valutazione delle offerte, rilevando in punto di anomalia solo un discostamento, nel costo del lavoro, considerevole e ingiustificato dai valori tabellari. Pertanto, in assenza di ostacoli normativi a livello di disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, la riduzione dei costi di lavoro ottenuta attraverso l'utilizzo da parte dell'operatore economico di lavoro supplementare per far fronte al tasso di assenteismo, configura un strumento di risparmio legittimo, espressione della libertà di iniziativa economica, purché sia contenuto in una “percentuale di sicurezza”, ovvero idonea a garantire la congruità dell'offerta nella sua tenuta globale. |