La competenza a provvedere sulla liquidazione delle spese processuali della parte civile ammessa al gratuito patrocinio

Alfredo De Francesco
14 Febbraio 2020

Spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La Suprema Corte (con sentenza n. 5464/20, depositata il 12 febbraio), nella sua composizione più autorevole, è stata chiamata a dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi sul seguente tema: “se nel giudizio di legittimità, la competenza a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., ed alla emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese a beneficio del difensore della predetta parte civile, ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, spetti alla Corte di cassazione ovvero al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”.

La Corte ha dato la seguente risposta: «nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR n. 115/2002».

La decisione. La decisione, in sé rispettosa dei canoni legali, appare condivisibile in astratto, ma pone qualche perplessità pratica, poiché in fondo si rimette del tutto al giudice di merito la decisione sul quantum spettante alla parte civile, ammessa al patrocinio statale.
Di per sé il punto potrebbe apparire sostanzialmente “neutro”, se non che – come nel caso di specie – il punto ha risvolti pratici significativi.
E' accaduto, infatti, che in dispositivo la Corte di cassazione avesse condannato e determinato l'importo dovuto, lasciando così alla Corte di merito il solo compito “materiale” di disporre il pagamento, a seguito di specifica istanza; tuttavia, talvolta la Corte di merito ha rideterminato l'importo dovuto, non solo in maniera peggiorativa.
Si è quindi domandato che fare?
La Corte di cassazione ha riconosciuto di dover disporre la condanna alla rifusione delle spese, ma solo in maniera “generica”, spettando al giudice di merito ogni determinazione sul punto di quantum.
Se sia in assoluto giusta o no tale decisione, non spetta a chi scrive dirlo: si domanda però, che senso ha, anche ai fini della snellezza delle procedure, non riconoscere in sede di Cassazione una determinazione adeguata alle spese della parte civile ammessa al gratuito patrocinio, ponendola così in una posizione sostanzialmente diversa a quella non bisognosa del supporto statale.
Il suo riferimento, dunque, va fatto alla “normale” parte civile e non all'imputato ammesso al gratuito patrocinio.
Ma in fondo, qualcuno dirà: non bisogna prendersela troppo … tanto si tratta di soldi…
Forse è così, ma forse è anche vero che disincentivare oltre misura la concreta difesa del danneggiato (che è stato riconosciuto come posto in una posizione di ragione) dal reato, non fa molto bene al senso comune ed alla giustizia.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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