La competenza a provvedere sulla liquidazione delle spese processuali della parte civile ammessa al gratuito patrocinio
14 Febbraio 2020
Spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La Suprema Corte (con sentenza n. 5464/20, depositata il 12 febbraio), nella sua composizione più autorevole, è stata chiamata a dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi sul seguente tema: “se nel giudizio di legittimità, la competenza a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., ed alla emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese a beneficio del difensore della predetta parte civile, ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, spetti alla Corte di cassazione ovvero al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”. La Corte ha dato la seguente risposta: «nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 c.p.p., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 DPR n. 115/2002».
La decisione. La decisione, in sé rispettosa dei canoni legali, appare condivisibile in astratto, ma pone qualche perplessità pratica, poiché in fondo si rimette del tutto al giudice di merito la decisione sul quantum spettante alla parte civile, ammessa al patrocinio statale.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |