Accordo di divorzio raggiunto con negoziazione assistita: fondamentale la tutela dell'interesse del minore
17 Febbraio 2020
La vicenda. Il Pubblico Ministero, con apposito provvedimento, non autorizzava l'accordo di cessazione degli effetti civili dell'unione matrimoniale tra due coniugi, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, rilevando che l'affidamento della loro figlia in via esclusiva alla madre era contrario all'interesse stesso della minore «non essendo state indicate le ragioni di potenziale pregiudizio poste a fondamento di una scelta pacificamente contraria ai principi consolidati in ordine all'affidamento dei minori ispirati alla bigenitorialità».
L'autorizzazione da parte del Tribunale. Così modificato, individua il Tribunale, che l'accordo di divorzio a seguito di negoziazione assistita risponda perfettamente agli interessi della minore. Pertanto, ritenuto che il Presidente del Tribunale possa comunque dare l'autorizzazione negata dal P.M. (in quanto si giunge ad un accordo rispondente all'interesse della minore), o ancora, ritenuto che lo stesso Giudice, una volta fissata l'udienza e raccolta la volontà dei genitori di aderire ai rilievi effettuati dal P.M., possa procedere a tale autorizzazione senza necessariamente operare una “conversione” del rito in separazione consensuale o in divorzio congiunto ovvero in revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, a tal proposito autorizza, in questa sede, l'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di negoziazione assistita, come appunto modificato dai genitori dopo l'accordo raggiunto in udienza in relazione all'affidamento congiunto della loro figlia minore con permanenza prevalente e residenza anagrafica presso la madre. |