Nel procedimento per convalida del DASPO è possibile l'invio di una memoria a mezzo PEC
17 Febbraio 2020
Memoria a mezzo PEC. Il GIP presso il Tribunale di Venezia ha convalidato il provvedimento del Questore notificato all'interessato ed emesso nei confronti di un tifoso, al quale veniva vietato l'accesso per 5 anni ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Avverso tale decisione l'interessato ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore lamentando, tra le altre cose, l'omessa valutazione di una memoria, tempestivamente inviata alla cancelleria del GIP a mezzo PEC. Al riguardo, il ricorrente ha aggiunto che la cancelleria del giudice aveva comunicato al suo difensore che la memoria non sarebbe stata presa in considerazione in ragione dell'irritualità dell'invio.
Giustificato uso del mezzo telematico. La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ha rilevato che, come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna, il difensore aveva inviato una memoria a mezzo PEC e ha sottolineato come la giurisprudenza abbia autorizzato, prima, l'invio via fax delle memorie difensive e, successivamente, anche quello tramite PEC nell'ambito della specifica procedura di cui all'art. 6 della legge n. 481/1989. Inoltre, lo stesso ufficio del GIP del Tribunale di Venezia aveva fatto uso della PEC per comunicare al difensore che la sua memoria era stata “cestinata”, invitandolo a depositare gli atti in maniera rituale, non essendo previsto il deposito telematico nel PPT. Anche il provvedimento di convalida oggetto di impugnazione, inoltre, è stato notificato al difensore sempre tramite posta elettronica certificata. Considerato che, nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato che la memoria mandata via PEC è effettivamente pervenuta all'ufficio del giudice e che di tale memoria quest'ultimo non ha tenuto conto di tale valida trasmissione, l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo esame e con sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore.
Tratto da: www.dirittoegiustizia.it
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