Il terzo che assume essere vero creditore non può proporre opposizione tardiva dopo l'ordinanza di assegnazione del credito

Samantha Mendicino
18 Febbraio 2020

È inammissibile l'opposizione tardiva di terzo all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 620 c.p.c. dal terzo pignorato, quale debitor debitoris, una volta che sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione del credito, che conclude la procedura esecutiva.
Il caso. Un avvocato effettua il pignoramento presso un condominio delle somme da esso dovute al proprio amministratore, debitore del creditore procedente. Nominato un nuovo amministratore, questi rende dichiarazione positiva, ed il giudice dell'esecuzione procede all'assegnazione del credito. Dopodiché, intimato dal creditore precetto di pagamento della somma assegnata, l'amministratore del condominio, divenuto curatore del fallimento della società costruttrice dell'edificio condominiale, propone in tale qualità opposizione tardiva di terzo all'esecuzione presso terzi ex art. 620 c.p.c., sostenendo che il debitore dell'avvocato, precedente amministratore del condominio, non era in effetti creditore della somma assegnata. Respinta l'opposizione in primo grado, ed accolta in appello, l'avvocato, rimasto in quella sede soccombente, ricorre per cassazione. La analisi della Corte di cassazione. La Suprema Corte non esamina i motivi, e rileva che l'opposizione tardiva di terzo all'esecuzione non poteva essere proposta.Osserva la pronuncia che il rimedio dell'opposizione tardiva va riconosciuto anche al terzo pregiudicato dall'espropriazione del credito ex artt. 543 e ss. c.p.c. Tuttavia, l'opposizione non è più ammessa dopo che il credito è stato assegnato. Il principio di diritto. Sulla scorta di tutte queste precisazioni, la Suprema Corte afferma il seguente principio di diritto: lo strumento dell'opposizione tardiva di terzo all'esecuzione, disciplinato dall'art. 620 c.p.c., non è utilizzabile dal terzo che assuma di essere l'effettivo titolare del credito pignorato, non essendo l'opposizione tardiva all'esecuzione compatibile con la struttura del pignoramento presso terzi in cui la procedura esecutiva termina proprio con l'adozione della ordinanza di assegnazione.Applicando tali principi al caso di specie, la S.C. in conclusione cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché l'opposizione tardiva del terzo, che assume di essere il vero creditore, non avrebbe potuto essere proposta dopo l'emissione dell'ordinanza di assegnazione.

*Fonte:

www.dirittoegiustizia.it