Chi è competente a valutare se un'offerta è anomala?

17 Febbraio 2020

L'art. 97 del codice dei contratti pubblici, nel descrivere il sub-procedimento di verifica dell'anomalia di un'offerta, fa esclusivo riferimento alla “stazione appaltante”, senza ulteriori specificazioni. Ciò significa che l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel regolare lo svolgimento di tale fase, che può quindi essere affidata alla stessa commissione di gara ma anche a una commissione costituita ad hoc, specie allorquando si tratti di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La fattispecie. Nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di global service di igiene ambientale per le sedi e gli autobus regionali, l'A.T.I. prima classificata presentava un'offerta che superava la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, con conseguente avvio del procedimento di verifica di congruità.

L'impresa interessata, all'esito dell'instaurato contraddittorio procedimentale, presentava le proprie osservazioni alla competente commissione, costituita al solo fine di svolgere l'analisi dei giustificativi presentati, la quale, valutati quest'ultimi attendibili, concludeva dichiarando la congruità dell'offerta presentata.

La seconda classificata impugnava, quindi, il pedissequo provvedimento di aggiudicazione successivamente adottato dalla stazione appaltante in favore dell'A.T.I., censurando, peraltro, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 97, 30, 31, 32, 77 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 5.3 delle Linee guida n. dell'ANAC, contestando le modalità di svolgimento del subprocedimento di verifica dell'anomalia, perché condotto tramite una commissione ad hoc diversa da quella che aveva inizialmente valutato le offerte.

La soluzione. Nel rigettare il citato motivo di gravame il giudice amministrativo evidenzia che l'art. 97del codice dei contratti pubblici, nel descrivere il sub-procedimento di verifica dell'anomalia, fa esclusivo riferimento al fatto che lo stesso sia svolto dalla “stazione appaltante”, senza ulteriori specificazioni, con la conseguenza che l'amministrazione gode di ampia discrezionalità nel regolare lo svolgimento di tale fase, che ben può essere eventualmente affidata, quindi, sia alla stessa commissione di gara, sia a una commissione costituita ad hoc, qualora lo richieda la particolarità della gara, specie allorquando, come nella fattispecie esaminata, si tratti di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Del resto, lo stesso art. 31, al comma 7, cit., prevede che "Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara" il che, unitamente a quanto previsto dal successivo comma 9, induce a ritenere che il legislatore, lungi dal prevedere una competenza esclusiva in materia di verifica della congruità dell'offerta, abbia in via astratta ammesso la possibilità di “affiancare al RUP altri organi o soggetti ogni qualvolta la procedura di evidenza pubblica controversa presenti elementi di elevato tecnicismo che sconsigliano l'esercizio di competenze e di poteri discrezionali in via esclusiva da parte di organo monocratico, o quando l'esercizio della discrezionalità valutativa del RUP possa comportare conseguenze di indubbio rilievo per la gara, come nel caso della decisione di escludere o meno un operatore economico dal prosieguo della competizione” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, sentenza 28/05/2019, n.744).

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