Casella PEC: spetta al difensore controllare lo spazio disco a disposizione
13 Febbraio 2020
Casella PEC satura. In un giudizio per diffamazione online instauratosi tra un quotidiano locale e una parte, quest'ultima ha sollecitato una diversa valutazione, trasformando inammissibilmente il ricorso per cassazione nella richiesta di un nuovo esame del fatto sostanziale e degli elementi probatoria, che costituiscono il fondamento della sentenza impugnata. La Cassazione, in punto di regolamentazione delle spese processuali, osserva che il resistente ha correttamente depositato in cancelleria il controricorso, dato che la notifica telematica eseguita nei confronti della controparte non era andata a buon fine a causa della casella PEC piena.
È onere del destinatario verificare lo spazio disponibile. In proposito i Giudici richiamano la giurisprudenza (Cass. civ., n. 7029/18) secondo cui il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale dovuto alla saturazione della casella di posta elettronica del destinatario è un evento imputabile a quest'ultimo, posto che grava su di lui la gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. Pertanto, è legittima la comunicazione effettuata mediante deposito dell'atto in cancelleria (art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012).
La consegna si considera come avvenuta. Inoltre, proseguono i Giudici, come l'art. 138, comma 2, c.p.c. considera il rifiuto del destinatario di ricevere la copia di un atto che si tenti di notificargli a mani proprie come equivalete ad una notificazione di tale genere, il lasciare la casella PEC satura equivale ad un preventivo rifiuto di ricevere notificazioni tramite di essa e l'essere della sua gestione direttamente responsabile il titolare giustifica il considerare la conseguenza di tale atteggiamento come equipollente ad una consegna dell'atto. Chiarito questo, la Cassazione ritiene che il controricorso sia stato correttamente depositato in cancelleria e dunque dichiara inammissibile il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |