Sull'onere motivazionale in tema di accesso agli atti delle procedure di gara

20 Febbraio 2020

In tema di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è illegittimo il comportamento con cui la stazione appaltante neghi l'ostensione degli atti richiesti senza la previa adozione di un provvedimento espresso recante le motivazioni addotte a giustificazione del diniego, richiedendo l'art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 un'espressa ed esaustiva motivazione che giustifichi la prevalenza dei segreti tecnici o commerciali rispetto alle dedotte esigenze difensive.

Il caso. La seconda classificata in un procedimento di gara indetto per l'affidamento di servizi in concessione contesta il comportamento della provincia di Savona che non ha consentito la completa ostensione degli atti relativi all'offerta della controinteressata e già richiesti con apposita istanza. Per tale ragione, nell'ambito del giudizio proposto per l'annullamento degli atti di gara la ricorrente formula apposita istanza di accesso in corso di causa, contestando il diniego parziale espresso dall'amministrazione in sede di accesso in ragione della ritenuta, ma non comprovata, esistenza di segreti tecnici e commerciali tali da prevalere rispetto alle esigenze difensive della ricorrente.

Sull'obbligo di motivazione. Preliminarmente, il Collegio si sofferma sulla peculiarità delle disposizioni previste dal codice dei contratti pubblici in materia di accesso e che introducono ipotesi derogatorie di differimento, limitazione e di esclusione della pretesa ostensiva. La disciplina prevista dall'art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016 si connota, infatti, per l'esclusione di quelle informazioni indicate nell'offerta o a giustificazione della medesima e che costituiscano segreti tecnici o commerciali secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente.

Muovendo da tale previsione il Tar Liguria rileva come la stazione appaltante non possa legittimamente escludere l'ostensione di atti senza motivare in merito all'effettiva e comprovata sussistenza di un segreto industriale o commerciale meritevole di salvaguardia. Né può ritenersi legittimo il comportamento dell'amministrazione che ometta di adottare un provvedimento espresso di diniego sull'istanza di accesso agli atti, in quanto la Provincia avrebbe dovuto necessariamente evidenziare quali elementi rendono prevalente la tutela di segreti industriali o commerciali rispetto agli interessi giuridicamente rilevanti della ricorrente da tutelare in giudizio.

Conclusioni. In ragione della necessità di una precisa motivazione, non potendo il Collegio esaminare direttamente i documenti in questione poiché, in caso contrario, gli stessi verrebbero ad essere automaticamente ostesi, il Tribunale ordina all'amministrazione l'adozione di un provvedimento espresso recante un'approfondita motivazione delle ragioni che l'amministrazione riterrà prevalenti ai fini dell'accoglimento o del diniego dell'istanza di accesso già formulata.

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