Sussiste in capo alla P.A un obbligo di conclusione della procedura di gara

21 Febbraio 2020

La discrezionalità di cui gode l'amministrazione nelle procedure di gara aperte, non può risolversi nella facoltà di mantenere uno “stallo procedimentale” temporalmente indeterminato, seppure dipendente da esiti giudiziari paralleli ed incerti, attinenti ad esclusioni di altri concorrenti ancora sub iudice.

Il caso. A seguito di una procedura di gara per l'affidamento di servizi di pulizia, sanificazione e altri servizi, una società proponeva ricorso dinanzi al giudice amministrativo, concentrando le proprie doglianze sull'illegittimità dell'inerzia temporalmente indefinita dell'Amministrazione.

All'esito dell'apertura delle offerte economiche, la stessa risultava al primo posto in graduatoria per la maggior parte dei lotti messi a gara e, per quanto di interesse per ulteriori lotti ordinari e accessori, non potendo risultare, giuste previsioni della legge di gara, aggiudicataria di un numero superiore a quattro lotti. L'Amministrazione avviava un sub procedimento di verifica dei requisiti e di conferma della posizione della ricorrente. Tuttavia, la società ricorrente contestava che da tale momento iniziava una lunga e ingiustificata inerzia dell'Amministrazione, sia nel definire la procedura di gara proclamandola aggiudicataria definitiva, che nel contestuale procedimento di comprova dei requisiti, ove l'Amministrazione stessa aveva preferito sostanzialmente arrestare totalmente la procedura. Invero la società riteneva che il ripensamento dell'Amministrazione, messo in luce dall'arresto procedimentale, dipendesse da alcune vicende giudiziarie, relative ad illeciti antitrust accertati in altre gare della stessa Amministrazione, riconducibili alle altre società ricorrenti.

La soluzione del TAR Lazio. Il Collegio ha accolto il ricorso. Nello specifico, ha chiarito che la procedura di gara era giunta ad un punto tale da creare un legittimo e solido affidamento in capo alla ricorrente, circa l'esito positivo della stessa in suo favore, sottolineando anche la totale estraneità della deducente alle vicende che avevano riguardato i concorrenti esclusi basate su esiti paralleli e incerti ancora sub iudice. Invero, secondo il giudice amministrativo, l'Amministrazione era obbligata a concludere la procedura in tempi certi e allo stato degli atti, essendo semmai consentita la strada risarcitoria in favore dei concorrenti deprivati illegittimamente del bene della vita finale.

Infatti, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, il Collegio ha confermato la sussistenza di un obbligo in capo all'Amministrazione di concludere la procedura ovvero di determinarsi altrimenti, in maniera espressa, sugli esiti della gara medesima. (TAR L'Aquila n. 168/2019; TAR Roma Sez. II n. 9704/2016).

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